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Capo VII - Le procedure per l'adozione delle Deliberazioni e delle Determinazioni

 
  1. Art. 55 - Le determinazioni
  2. Art. 56 - Le deliberazioni
  3. Art. 57 - Pareri
  4. Art. 58 - Visto e termini per l'acquisizione
 

Capo VII  - Le procedure per l'adozione delle Deliberazioni e delle Determinazioni 

 

Art. 55 - Le determinazioni

 

Gli atti di competenza del Direttore generale, dei responsabili dei settori e di Grande Progetto assumono la denominazione di determinazione.
La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento e comunque dagli addetti individuati dal Direttore generale, dal responsabile del settore e di Grande Progetto
La determinazione dovrà essere repertoriata, per ogni singolo settore a cura dell'ufficio, in apposito registro, vistato all'inizio di ogni anno e pagina per pagina dal Segretario generale, con numerazione progressiva, in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell'ufficio competente per settore. Copia di ogni determinazione viene trasmessa, contestualmente alla sua adozione, al Sindaco, al Segretario generale/Direttore generale, ai settori interessati e, nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria, anche alla ragioneria per gli adempimenti di competenza. L'ufficio Segreteria curerà la registrazione di tutte le determinazioni in apposito registro generale nel rispetto delle medesime modalità riguardanti i registri di settore, nonché delle determinazioni del Direttore generale.
Identica procedura è seguita per le determinazioni del Direttore generale.
La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario.
Le determine riguardanti il personale, ove le norme contrattuali lo prevedano, saranno inviate alle organizzazioni sindacali.

 
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Art. 56 - Le deliberazioni

 

Gli schemi di deliberazione di competenza giuntale sono predisposte dal responsabile del procedimento, e proposte dal responsabile di settore, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell' Organo collegiale.
Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità.
Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti giuntali, fermo restando, quanto previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

 
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Art. 57 - Pareri

 

I pareri di cui all'art. 53, L. 142/90 devono essere resi entro i termini previsti dai vigenti regolamenti.

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Art. 58 - Visto e termini per l'acquisizione

 

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del servizio finanziario entro i termini previsti dai vigenti regolamenti.
Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate, ragioni, si attiva il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

 
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