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Titolo III - Accesso ai Documenti Amministrativi

 
  1. Art. 18 - Ambito di applicazione
  2. Art. 19 - Pubblicazione degli atti
  3. Art. 20 - Accesso Informale
  4. Art. 21 - Procedimento di accesso formale
  5. Art. 22 - Esame dei documenti - Rilascio di copie
  6. Art. 23 - Richiesta di accesso - Contenuto
  7. Art. 24 - Presentazione della richiesta formale
  8. Art. 25 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso
  9. Art. 26 - Responsabile del procedimento di accesso
  10. Art. 27 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
  11. Art. 28 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali
  12. Art. 29 - Responsabilità a carico dei cittadini
  13. Art. 30 - Costituzione dell'Ufficio per l'accesso
  14. Art. 31 - Costituzione della raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini
  15. Art. 32 - Procedura per la costituzione della raccolta dei documenti
  16. Art. 33 - Procedura per la visione dei documenti - Atti relativi alle concessioni edilizie
  17. Art. 34 - Rilascio degli estratti in luogo delle copie
  18. Art. 35 - Documenti amministrativi sottratti all'accesso
  19. Art. 36 - Non accoglimento della richiesta - Differimento
  20. Art. 37 - Silenzio - rifiuto
  21. Art. 38 - Concessionari di pubblici servizi
  22. Art. 39 - Aziende speciali comunali
  23. Art. 40 - Istituzioni comunali
  24. Art. 41 - Società per l'esercizio di servizi pubblici comunali
  25. Art. 42 - Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi
  26. Art. 43 - Archivio delle schede di accesso
  27. Art. 44 - Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento
  28. Art. 45 - Finalità
  29. Art. 46 - Definizioni
  30. Art. 47 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati
  31. Art. 48 - Trattamento interno dei dati personali
  32. Art. 49 - Richieste di soggetti pubblici
  33. Art. 50 - Richieste di soggetti privati
 
 

CAPO I
NORME GENERALI

 

Art. 18 - Ambito di applicazione

 
  1. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nei confronti delle amministrazioni controllate o vigilate dal Comune, quando non si siano date un proprio regolamento, nonché dei concessionari di pubblici servizi;
  2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
  3. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente;
  4. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
 
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CAPO II
MODALITA' PER L'ACCESSO

 

Art. 19 - Pubblicazione degli atti

 
  1. Quando la legge o lo speciale regolamento comunale non la disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si intende realizzata con la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
 
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Art. 20 - Accesso Informale

 
  1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente;
  2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi;
  3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizioni del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
 
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Art. 21 - Procedimento di accesso formale

 
  1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità , sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale;
  2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta;
  3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del precedente art. 18.
 
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Art. 22 - Esame dei documenti - Rilascio di copie

 
  1. L'esame dei documenti è gratuito;
  2. Per il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione, in relazione al disposto dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la speciale tariffa che la Giunta comunale approverà tenendo conto dei seguenti elementi di principio:
  1. rimborso costi di riproduzione:  per ogni foglio fino a cm. 21 x 29.70 -  per ogni foglio di dimensione superiore;
  2. diritti di ricerca per ogni documento:  dell'anno corrente - dell'ultimo decennio - oltre il decennio;
  3. diritti di visura: salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. I diritti di cui al comma 2 nonché il fondo spese per eventuali bolli saranno riscossi dall'ufficio economato nel      rispetto della procedura prevista dallo speciale.

 
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Art. 23 - Richiesta di accesso - Contenuto

 
  1. La richiesta di accesso, diversa da quella verbale, dovrà essere fatta a mezzo di modulo fornito gratuitamente dall'amministrazione;
  2. La richiesta, in ogni caso, deve contenere gli elementi indicati dall'art. 20.
 
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Art. 24 - Presentazione della richiesta formale

 
  1. La richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale;
  2. Il responsabile dell'Ufficio Protocollo Generale subito dopo averla protocollata, di volta in volta, la trasmetterà per ulteriore corso, al competente Responsabile del servizio;
  3. La domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte integrante di esso;
  4. Potrà essere fatta unica domanda per documenti riconducibili allo stesso procedimento e, contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese previsto dall'art. 22;
  5. La richiesta formale presentata erroneamente è immediatamente trasmessa all'amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato;
  6. L'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
 
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Art. 25 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso

 
  1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione, al protocollo generale, della richiesta o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 5 del precedente art. 24;
  2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio, entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
 
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Art. 26 - Responsabile del procedimento di accesso

 
  1. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'unità organizzativa o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il Capo Settore, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
 
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Art. 27 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

 
  1. L' atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
  2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di speciali regolamenti;
  3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto;
  4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo;
  5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documentati presi in visione.
 
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Art. 28 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali

 
  1. Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, è fatto divieto, in linea di massima, di consentire la visione degli originali;
  2. Solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell'area ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli atti originali, con gli accorgimenti di cui al precedente art. 27, comma 3.
 
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Art. 29 - Responsabilità a carico dei cittadini

 
  1. Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).
 
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CAPO III
MISURE ORGANIZZATIVE

 

Art. 30 - Costituzione dell'Ufficio per l'accesso

 
  1. Al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività amministrativa, può essere costituito, in seno all'URP e sotto la diretta responsabilità del Segretario, <l'ufficio> per la visione dei provvedimenti da parte dei cittadini;
  2. Il detto ufficio, se istituito, sarà concretamente organizzato dal Segretario comunale con tempestivo provvedimento nel quale saranno indicati:
    1. il locale o i locali in cui saranno depositati i provvedimenti per la libera visione dei cittadini;
    2. le attrezzature ed i mobili messi a disposizione;
    3. le generalità del funzionario o dei funzionari preposti al servizio;
    4. ogni altro elemento necessario per agevolare il soddisfacimento delle richieste dei cittadini;
  3. Tutti i cittadini possono liberamente accedere al detto ufficio durante l'orario di apertura al pubblico. 
 
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Art. 31 - Costituzione della raccolta dei documenti per la visione da parte dei cittadini

 
  1. L'ufficio se costituito a norma del precedente art. 30 curerà la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle degli originali, dei seguenti documenti:
  1. tutti i regolamenti comunali nel testo in vigore e tutti gli strumenti urbanistici;
  2. le tariffe delle imposte, tasse e degli altri tributi comunali;
  3. le deliberazioni del Consiglio;
  4. le deliberazioni della Giunta;
  5. le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni e le licenze;
  6. le determinazioni dei Responsabili dei servizi

2. Il detto ufficio curerà, altresì, ai fini dell'accesso, la raccolta delle leggi, dei regolamenti e delle circolari richiamate nei documenti interessati all'accesso.

 
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Art. 32 - Procedura per la costituzione della raccolta dei documenti

 
  1. La raccolta dei documenti di cui al precedente art. 31 sarà costituita dagli atti di cui alle lettere a) e b) e da tutti gli altri elencati nel precedente art. 31 posti in essere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento;
  2. Per lo scopo, l'ufficio di segreteria disporrà affinché, contestualmente alla consegna dei documenti di cui al precedente articolo per la pubblicazione all'Albo Pretorio o per la notifica , ne venga depositata copia nell'ufficio di cui al precedente art. 30;
  3. I detti documenti, appena depositati e sistemati nelle corrispondenti raccolte, a prescindere da qualsiasi altra formalità, sono a disposizione dei cittadini ai sensi del presente regolamento;
  4. Le raccolte potranno essere estese, con provvedimenti del Segretario comunale, agli atti precedenti. In assenza della raccolta dei detti atti la visione sarà assicurata presso gli uffici comunali che stabilmente li detengono.
 
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Art. 33 - Procedura per la visione dei documenti - Atti relativi alle concessioni edilizie

 
  1. La visione dei documenti di cui al precedente art. 32 sarà fatta direttamente dai cittadini senza alcuna formalità;
  2. Per la presa visione dei documenti eventualmente non compresi nella detta raccolta i cittadini dovranno fare richiesta verbale e sarà cura dell'ufficio aderire con ogni possibile sollecitudine alla richiesta;
  3. Il funzionamento che riceve la richiesta ne prenderà nota in apposito modulo prestampato che sottoporrà al visto del Capo Settore;
  4. Di questi ultimi documenti ne dovrà essere assicurata la visione entro il secondo giorno non festivo;
  5. La libera presa visione degli atti relativi alle concessioni edilizie sarà assicurata nel rispetto dell'art. 31, comma 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte.
 
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Art. 34 - Rilascio degli estratti in luogo delle copie

 
  1. E' data facoltà, agli interessati, di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti;
  2. Tuttavia, tenuto conto che, di norma, vengono rilasciate fotocopie, gli estratti dovranno in ogni caso essere relativi a pagine intere e comprendere la prima e l'ultima pagina del documento;
  3. Delle pagine omesse dovrà essere fatto cenno prima della copia conforme.
 
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CAPO V
DISCIPLINA DEI CASI D'ESCLUSIONE

 

Art. 35 - Documenti amministrativi sottratti all'accesso

 
  1. Sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi previsti dall'art. 8, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992, 352;
  2. Sono altresì sottratti all'accesso o rientranti nell'istituto del differimento di cui all'art. 36:
  1. gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino a quando non sarà approvata la graduatoria finale. I concorrenti possono accedere agli atti concorsuali anche nel corso del procedimento;
  2. gli atti relativi all'istruttoria di gare di appalto fino a quando non sarà dato corso all'aggiudicazione. I concorrenti possono accedere agli atti di gara anche nel corso del procedimento;
  3. i fascicoli personali dei dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera strettamente personale;
  4. atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e la custodia di armi e munizioni;
  5. documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;
  6. atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata alla adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori del Comune ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'articolo 39, primo comma lettera a) legge 8 giugno 1990, n. 142. Il divieto di accesso ai documenti predetti opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria ed alla conduzione delle indagini;
  7. accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
  8. documenti ed atti relativi alla salute e alle condizioni socio-economiche delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  9. documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti comunali e del Segretario comunale;
  10. documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
  11. documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
  12. documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
  13. documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa. Deve, comunque, essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici;
  14. rapporti alla Procura generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;
  15. atti di promovimento e provvedimenti di azione di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle Procure regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;
  16. gli atti preparatori dei provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  17. gli atti del protocollo riservato del Sindaco limitatamente alla parte in cui contengono notizie di tipo riservato (sulla vita privata, l'onore, la salute ecc.).

3. Trovano applicazione gli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

 
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Art. 36 - Non accoglimento della richiesta - Differimento

 
  1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma che li disciplina alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come formulata;
  2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al precedente art. 35, o per salvaguardare esigenze di riservatezza, eventualmente anche dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;
  3. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano un flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti, oppure nei mesi di Luglio ed Agosto, in considerazione del personale ridotto in servizio;
  4. L'atto motivato che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata;
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del Responsabile del procedimento.
 
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Art. 37 - Silenzio - rifiuto

 
  1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto il responsabile del procedimento informa il Segretario comunale, che provvederà ad accertare i motivi del rifiuto ed a proporre i provvedimenti di competenza;
  3. Qualora sia accertato che non sussistano motivi di esclusione o differimento dell'accesso, il Segretario dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato o trasmettendogli la documentazione richiesta. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 1034;
  4. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti, il Segretario riferisce al Sindaco ed alla Giunta comunale, per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall'interessato;
  5. Il Segretario comunale informa il Sindaco in merito alle cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate.
 
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CAPO V
CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI

 

Art. 38 - Concessionari di pubblici servizi

 
  1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, compresa la visione, le informazioni ed il rilascio di copia, è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto nei confronti di concessionari di pubblici servizi comunali;
  2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative al servizio che il concessionario gestisce per conto del Comune, ed in particolare:
    1. le norme che regolano l'affidamento e l'esercizio del servizio;
    2. le tariffe di allacciamento ed erogazione del servizio e per prestazioni accessorie e complementari;
    3. i procedimenti amministrativi relativi all'ammissione del cittadino alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori, tempi di esecuzione;
    4. ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.
  3. Nelle convenzioni di concessione del servizio, stipulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione comunale provvede ad inserire gli obblighi del concessionario di cui al presente articolo;
  4. Per le concessioni in corso il Sindaco dispone la notifica al concessionario, entro 30 giorni dell'entrata in vigore, di copia del presente regolamento, con invito a disporre la pubblicazione ed a comunicare all'Amministrazione comunale, entro i 30 giorni successivi al ricevimento:
    1. gli uffici dallo stesso dipendenti che sono stati incaricati di assicurare i diritti di accesso, con la precisazione dei responsabili del servizio, della sede dell'ufficio e di ogni altro elemento utile per fornire ai cittadini informazioni atte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso presso il concessionario;
    2. le modalità, i tempi, coordinati e resi per quanto possibile conformi con quelli del presente regolamento, stabiliti per l'esercizio del diritto di accesso.
 
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Art. 39 - Aziende speciali comunali

 
  1. I Consigli di amministrazione delle Aziende speciali adottano, entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, apposita deliberazione per disciplinare, secondo le modalità dallo stesso previste, ed adeguate all'organizzazione aziendale, l'esercizio dei diritti di accesso.
 
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Art. 40 - Istituzioni comunali

 
  1. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente regolamento per le unità organizzative comunali.
 
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Art. 41 - Società per l'esercizio di servizi pubblici comunali

 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 39 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'Amministrazione, alla gestione di servizi pubblici comunali effettuata dalle Società a prevalente capitale pubblico, di cui all'art. 22, terzo comma, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
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CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ACCESSO

 

Art. 42 - Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi

 
  1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
 
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Art. 43 - Archivio delle schede di accesso

 
  1. Al fine di consentire il più utile ed agevole esercizio dei diritti di accesso, l'Amministrazione istituisce presso ciascuna unità organizzativa interessata, archivi automatizzati delle schede di accesso, che vengono formati con l'immissione in memoria delle notizie contenute nella scheda e classificati secondo l'oggetto della richiesta ed il soggetto richiedente;
  2. Gli archivi contengono i dati delle schede di accesso, comprese le comunicazioni relative all'esito che le stesse hanno avuto;
  3. Fintanto che non sia possibile procedere alla dotazione delle unità operative dei necessari strumenti informatici, l'archivio è costituito dalle schede cartacee di accesso;
  4. La Giunta comunale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'istituzione nell'ambito dell'area amministrativa dell'archivio centralizzato delle schede di accesso, ordinato e funzionante in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
  5. Gli archivi delle unità organizzative saranno istituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
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Art. 44 - Modulistica utile per l'applicazione del presente regolamento

 
  1. Al fine di facilitare gli operatori negli adempimenti di competenza per la puntuale applicazione delle norme e di ridurre al minimo il numero delle operazioni materiali occorrenti, gli uffici dipendenti faranno uso di modulistica appositamente approntata.
 
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  1. CAPO VII
  2. TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE
 

Art. 45 - Finalità

 
  1. Le disposizioni di cui al presente capo tende a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone e di altri soggetti, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, osservate le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: <Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali>.
 
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Art. 46 - Definizioni

Per le definizioni di: <banca di dati>, <trattamento>, <dato personale>, <titolare>, <responsabile>, <interessato>, <comunicazione>, <diffusione>, <dato anonimo>, <blocco> e <garante>, si fa riferimento all'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 
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Art. 47 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati

  1. Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art. 1 della legge n. 675/1996, con propria ordinanza, individuerà:
    1. il titolare del trattamento dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
    2. i responsabili preposti al trattamento di dati personali;
  2. I responsabili hanno l'obbligo di effettuare il censimento delle banche dati del proprio servizio, tenendolo costantemente aggiornato.
 
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Art. 48 - Trattamento interno dei dati personali

 
  1. Tutte le istanze di trattamento dei dati personali, all'interno dell'ente, vanno soddisfatte se destinate al perseguimento del pubblico interesse e per fini istituzionali.
 
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Art. 49 - Richieste di soggetti pubblici

 
  1. In presenza di istanze di soggetti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 675/1996.
 
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Art. 50 - Richieste di soggetti privati

 
  1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati personali, deve essere presentata per iscritto e deve contenere:
  1. generalità del richiedente;
  2. scopi e finalità della richiesta;
  3. indicazione della banca dati;
  4. indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.

2.  Il Responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla legge n. 675/1996, e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo, provvede alla trasmissione dei dati richiesti; in caso contrario emette provvedimento motivato di diniego.

 
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