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Regolamento Pubbliche Affissioni e Diritto Pubblicità

 
 

Allegato - Elenco Impianti Pubblicitari

 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 28 dicembre 2010

 

Il vigente Regolamento Pubbliche Affissioni e Diritto Pubblicità è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.


 
  1. Art. 1 - Oggetto del regolamento
  2. Art. 2 - Classificazione del Comune (Art. 2 D.Lgs. 507/93)
  3. Art. 3 - Gestione del servizio
  4. Art. 4 - Funzionario Responsabile (Art. 11 D.Lgs. 507/93)
  5. Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni (Art. 3 del D. Lgs. 507/93)
  6. Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari (Art. 3 del D. Lgs. 507/93)
  7. Art. 7 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni
  8. Art. 8 - Piano Generale degli Impianti - Criteri (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)
  9. Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
  10. Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette
  11. Art. 11 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati
  12. Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale (Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)
  13. Art. 13 - Oggetto dell'imposta (Art. 5 D.Lgs. 507/93)
  14. Art. 14 - Soggetto passivo dell'imposta (Art. 6 D.Lgs. 507/93)
  15. Art. 15 - Soggetto attivo dell'imposta
  16. Art. 16 - Autorizzazione (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)
  17. Art. 17 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione
  18. Art. 18 - Domanda e documentazione
  19. Art. 19 - Non necessità dell'autorizzazione
  20. Art. 20 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade
  21. Art. 21 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
  22. Art. 22 - Materiale pubblicitario abusivo
  23. Art. 23 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari
  24. Art. 24 - Obbligo della dichiarazione (Art. 8 D.Lgs. 507/93)
  25. Art. 25 - Modalità di applicazione dell'imposta
  26. Art. 26 - Determinazione e calcolo dell'imposta (Art. 7 del D.Lgs. 507/93)
  27. Art. 27 - Tariffe
  28. Art. 28 - Maggiorazione di imposta
  29. Art. 29 - Riduzioni dell'imposta (Art. 16 del D.Lgs. 507/93)
  30. Art. 30 - Pagamento dell'imposta (Art. 9 D.Lgs. 507/93)
  31. Art. 31 - Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10 del D.Lgs. 507/93)
  32. Art. 32 - Riscossione coattiva dell'imposta (Art. 9 c.5 d.lgs. 507/1993)
  33. Art. 33 - Rimborsi (Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)
  34. Art. 34 - Esenzioni dall'imposta (Art. 17 del D.Lgs. 507/93)
  35. Art. 35 - Esclusioni dall'imposta
  36. Art. 36 - Istituzione e finalità del servizio
  37. Art. 37 - Soggetto passivo
  38. Art. 38 - Modalità per le Pubbliche Affissioni
  39. Art. 39 - Tariffe
  40. Art. 40 - Riduzioni del diritto
  41. Art. 41 - Pagamento del diritto - Recupero di somme
  42. Art. 42 - Esenzioni dal diritto
  43. Art. 43 - Sanzioni tributarie
  44. Art. 44 - Interessi
  45. Art. 45 - Sanzioni amministrative
  46. Art. 46 - Entrata in vigore
 

CAPO PRIMO
Disposizioni generali

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento

 
  1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
  2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
    1. per  "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
    2. per  "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
    3. per  "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
 

Art. 2 - Classificazione del Comune (Art. 2 D.Lgs. 507/93)

 
  1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Palma di Montechiaro ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla IV classe.
 

Art. 3 - Gestione del servizio

 
  1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
    1. in forma diretta;
    2. in concessione ad apposita azienda speciale;
    3. in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità  locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
  2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
  3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
  4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
 

Art. 4 - Funzionario Responsabile (Art. 11 D.Lgs. 507/93)

 
  1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
  3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
 
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CAPO SECONDO
Impianti per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni

 

Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni (Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

 
  1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne,  sono indicati e descritti nell'allegato A al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.
 

Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari (Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

 
  1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nell'allegato B al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.
  2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.
 

Art. 7 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

 
  1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 24116 unità registrata al 31/12/08 non deve essere inferiore a mq. 289.392 (18 mq. per 1.000 abitanti per Comuni superiori a 30.000 abitanti oppure 12 mq. negli altri Comuni) corrispondenti a 12mq per ogni mille abitanti).
  2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 500 con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di 550 mq.
 

Art. 8 - Piano Generale degli Impianti - Criteri (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

 
  1. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale.
  2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
    1. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia delle stesso;
    2. il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
    3. il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
    4. la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
  3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
 

Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

 
  1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.
  2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
  3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 10 per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del Comune.
 
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Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette

 
  1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilita nell'allegato B  al presente regolamento.
  2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità e del COSAP.
  3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.
  4. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento.
 

Art. 11 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

 
  1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
  2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
  3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
 

Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale (Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

 
  1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
 

CAPO TERZO
Imposta Comunale sulla Pubblicità

 

Art. 13 - Oggetto dell'imposta (Art. 5 D.Lgs. 507/93)

 
  1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
  2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
 

Art. 14 - Soggetto passivo dell'imposta (Art. 6 D.Lgs. 507/93)

 
  1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
  2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
 
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Art. 15 - Soggetto attivo dell'imposta

 
  1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
  2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
    1. per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
    2. per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
    3. per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
    4. per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto;
  3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).
 

Art. 16 - Autorizzazione (Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

 
  1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 19, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.
  2. Il Dirigente dell'UTC competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri dell'UTC e del Comando P.M., decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 15 giorni dalla presentazione della richiesta.
  3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39,  l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dagli Enti preposti alla tutela del vincolo.
  4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
  5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
  6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi similari, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento.
  7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.
  8. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.
 

Art. 17 - Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

 
  1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
  2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.14 del regolamento.
  3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
  4. L'autorizzazione decadrà quando:
    1. non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata
    2. non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati
    3. nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.
 

Art. 18 - Domanda e documentazione

 
  1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 16, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Dirigente UTC competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
  2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
    1. generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
    2. via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
    3. ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA  o di iscrizione alla c.c.i.a.a.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
    1. documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte
    2. documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati (scala 1/50) comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare
    3. relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai coloro ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.
  4. Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.
  5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
  6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.
  7. Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.
 

Art. 19 - Non necessità dell'autorizzazione

 
  1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.16 del regolamento, ma la semplice comunicazione all'amministrazione per il relativo pagamento:
    1. pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie
    2. iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili
    3. pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato
    4. pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq.5 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso
    5. pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri
    6. pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale
    7. pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili.
    8. pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali
    9. pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico
  2. La pubblicità fonica dovrà essere effettuata., previa autorizzazione, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
  3. Per la pubblicità mediante volantinaggio l'imposta dovrà essere maggiorata del 100% in quanto il Comune dovrà coprire i costi necessari per la pulizia e lo smaltimento del rifiuto prodotto.
 
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Art. 20 - Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

 
  1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.
  2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi similari è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.16.
 

Art. 21 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

 
  1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
  2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
  3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 22 del presente regolamento.
 

Art. 22 - Materiale pubblicitario abusivo

 
  1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
  2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
  3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
  4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.
  5. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
  6. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
  7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.
 

Art. 23 - Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

 
  1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
  2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
  3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
  4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
 

Art. 24 - Obbligo della dichiarazione (Art. 8 D.Lgs. 507/93)

 
  1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.
  2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
  3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
  4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art.16 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.
 
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Art. 25 - Modalità di applicazione dell'imposta

 
  1.  L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:
    1. art. 12  - comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi  altro mezzo non previsto dai commi successivi;  - comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
    2. art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui  all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
    3. art. 14 - comma 1- pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico , elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi. - comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa. (Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93)
  2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:
    1. art. 14 - comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
    2. art. 15 - comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato; - comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati; - comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto. - comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito; - comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.
  3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
    1. pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);
    2. pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).
  4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:
    1. pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA, (art. 14, comma 3, del decreto)
    2. pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.
 

Art. 26 - Determinazione e calcolo dell'imposta (Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

 
  1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
  2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
  3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette
    1. bifacciali -  l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.
    2. polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
  4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
  5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
 

Art. 27 - Tariffe

 
  1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
  2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.
 

Art. 28 - Maggiorazione di imposta

 

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

 Maggiorazioni relative al tipo di pubblicita'

  • La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
  • La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).
 

Maggiorazioni relative alle dimensioni
La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

  • pubblicità di cui all'art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.  comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture. (art. 12, comma 4, del decreto).
  • pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli. (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).

La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

  • pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).
  • pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).
 

Art. 29 - Riduzioni dell'imposta (Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

 
  1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).
  2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
    1. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali  e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
    3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.
 
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Art. 30 - Pagamento dell'imposta (Art. 9 D.Lgs. 507/93)

 
  1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.
  3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
 

Art. 31 - Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

 
  1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o  irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.
  2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
 

Art. 32 - Riscossione coattiva dell'imposta (Art. 9 c.5 d.lgs. 507/1993)

 
  1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73  oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910.
  2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 

Art. 33 - Rimborsi (Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

 
  1.  Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.
 

Art. 34 - Esenzioni dall'imposta (Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

 
  1. Sono esenti dall'imposta:
    1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
    2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
    3. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
    4. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
    5. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
    6. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
    7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
    8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
    9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
    10. l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto). 
 
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Art. 35 - Esclusioni dall'imposta

 
  1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
  2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).
 

CAPO QUARTO
Diritto sulle Pubbliche Affissioni

 

Art. 36 - Istituzione e finalità del servizio

 
  1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto  il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
  2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. 
 
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Art. 37 - Soggetto passivo

 
  1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.
 

Art. 38 - Modalità per le Pubbliche Affissioni

 
  1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
  2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
  3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.
  4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
  5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
  6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
  7. Nei casi di cui ai commi  4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
  8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
  9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari  dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
  11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
  12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
  13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
  14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
  15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere  restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
  16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in  materia.
  17. Per gli annunci mortuari, trigesimi, ringraziamenti, anniversari, ferme restando le prescrizioni del presente articolo, le agenzie di onoranze funebri o chiunque vi abbia interesse, affiggeranno gli annunci su pannelli mobili evitando di imbrattare i muri delle abitazioni private dei congiunti dei defunti. 
 

Art. 39 - Tariffe

 
  1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con provvedimento del competente organo comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
  2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
  3. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.
 

Art. 40 - Riduzioni del diritto

 
  1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
    1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
    2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
    3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
    4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
    5. per gli annunci mortuari.
 

Art. 41 - Pagamento del diritto - Recupero di somme

 
  1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.
  2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
  3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni  previste dall'art. 32 del presente regolamento.
 

Art. 42 - Esenzioni dal diritto

 
  1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
    1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
    2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
    3. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
    4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
    5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
    6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
    7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 

CAPO QUINTO
Sanzioni ed Interessi

 

Art. 43 - Sanzioni tributarie

 
  1. Per l'omessa  presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100 % dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,64.
  2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 % della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,645.
  3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad ¼ se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.
 

Art. 44 - Interessi

 
  1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto  si applicano interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati  con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
  2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura del tasso legale ( la misura deve coincidere con quella stabilita al comma 1) a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
 

Art. 45 - Sanzioni amministrative

 
  1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
  2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
  3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 103,291a € 1.032,913. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
  4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
  5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 43 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.
 

CAPO SESTO
Disposizioni finali

 

Art. 46 - Entrata in vigore

 
  1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2011.
 
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