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Parte VI - Disciplina dell'Azione di Rivalsa

 
  1. Art. 38 - Azione di rivalsa
  2. Art. 39 - Soggetti Obbligati al rimborso
  3. Art. 40 - Documentazione per l'Individuazione dei Soggetti obbligati
  4. Art. 41 - Entità della Rivalsa
  5. Art. 42 - Criteri procedurali per l'esercizio dell'azione di rivalsa
 

PARTE VI
DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA

 

Art. 38 - Azione di rivalsa

 
  1. Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dagli artt. 11-12-13-16-18-19 e 22 del presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al MINIMO VITALE, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente codice civile, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 4 - 3° comma del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita;
  2. Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 e 80 della legge n. 6972 del 17/07/1890 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n. 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata, da parte dell'Ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile;
  3. L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.
 
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Art. 39 - Soggetti Obbligati al rimborso

 
  1. L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 - 4° comma della L.R. n. 22/1986, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini deII'IPERF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali;
  2. L'azione di rivalsa sarà attività con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale;
  3. Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente in- fruttuoso sarà attivata analoga azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.
 
 
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Art. 40 - Documentazione per l'Individuazione dei Soggetti obbligati

 
  1. Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attività la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio di assistenza la documentazione sotto specificata:
  1. certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela elo per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;
  2. documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la I compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso;
  3. eventuali atti contrattuali od obbligazionali, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall'art. 433 del codice civile;
  4. documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e da dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

2)  Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi j redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deduci- bili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

 
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Art. 41 - Entità della Rivalsa

 

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato, ad eccezione del beneficio di assistenza abitativa in favore degli anziani previsto dal precedente art. 16 comma 2 - in relazione al quale l'azione dovrà essere attivata fino alla concorrenza del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65% se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, in conformità al Decreto dell'Assessorato EE.LL. no137 del 14/04/1988.

 
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Art. 42 - Criteri procedurali per l'esercizio dell'azione di rivalsa

 
  1. L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata cori avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite del servizio postale di Stato, ai soggetti obbligati, secondo l'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso;
  2. Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso, proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza;
  3. Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore;
  4. Ove i soggetti obbligati non rispondano all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura de! responsabile del servizio, all'autorità giudiziaria competente per valore, per le conseguenziali determinazioni, in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti;
  5. L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.
 
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