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Parte III - Disciplina dell'Assistenza Economica periodica o continuativa

 
  1. Art. 13 - Assistenza economica continuativa
  2. Art. 14 - Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza continuativa
  3. Art. 15 - L'assegno economico per servizi a favore della collettività
  4. Art. 16 - Assistenza abitativa
  5. Art. 17 - Servizio di assitenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione dimessi da strutture residenziali
  6. Art. 18 - Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri
 

PARTE III
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA
PERIODICA O CONTINUATIVA

 

Art. 13 - Assistenza economica continuativa

 
  1. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale, può accordare l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale";
  2. L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
    1. residenza o domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
    2. mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;  
    3. mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia .esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà;
  3. L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del "minimo vitale", come determinata al precedente art. 7, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.
  4. L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, e può essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni, specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro;
  5. I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 8 del presente Regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico;
  6. Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria di cui al precedente art. 9 - 1° comma - sub jett. "a", e viene, accordato, comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate al successivo articolo.
 
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Art. 14 - Limiti e criteri per l'erogazione dell'assistenza continuativa

 
  1. Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 7 del presente regolamento;
  2. L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti ed alle condizioni sotto specificati:
  1. ai soggetti richiedenti che siano, per età e condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
  2. ai soggetti richiedenti, appartenenti a nuclei orfanili già assistiti ai sensi della L.R. n. 22/1986, art. 16 lettera "i", e che comunque abbiano i requisiti indicati nel Regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10.05.1975, viene concesso un contributo economico in forma continuativa nel rispetto dei parametri individuati con Decreto Assessoriale n. 1011 del 18.03.1984, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, e soltanto in presenza dei requisiti di cui al precedente art. 13. L'assistenza è soggetta a revisione semestrale da parte dell'Amministrazione concedente. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo, dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare;
  3. ai soggetti richiedenti già assistiti dall'ANMIL e dall'lNAIL e che comunque abbiano i requisiti indicati all'art. 2 dello Statuto dell'ANMIL approvato con Decreto Presidente della Repubblica 28/02/1961 n. 127, vengono concessi i relativi benefici assistenziali nel rispetto dei parametri. individuati con il Decreto Assessoriale n. 101 del 30/11/1993, annualmente rivalutati secondo gli indici 1ST A T, e soltanto in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 13. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare;
  4. il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale, soltanto se la situazione del bilancio. lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;
  5. in sede di istruttoria delle istanze sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico, in relazione ai quali, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera "b", può essere concessa l'intera quota di contributo occorrente per il conseguimento del minimo vitale;

3.  In relazione alle previsioni di cui alle precedenti lettere "c" e "d" il Consiglio Comunale annualmente potrà dettare specifici indirizzi ai fini della concessione del contributo per il minimo vitale, stabilendo eventuali criteri di priorità e di entità del contributo con riferimento ai redditi dei richiedenti.

 
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Art. 15 - L'assegno economico per servizi a favore della collettività

 
  1. Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo;
  2. L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di u occupazione e assisti bili ai sensi degli artt. 9 e 13 del presente Regolamento;
  3. I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, potranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere i servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:
    1. custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
    2. interventi in materia di protezione civile;
    3. prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.
  4. Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, (ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile avente per oggetto "Prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione" (si omette la frase precedente in corsivo), non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza;
  5. I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato;
  6. I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso, gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a quattro mesi lavorativi.
  7. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno;
  8. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno, predisporrà, previa pubblicazione di avviso pubblico, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati per attività socialmente utili;
  9. 1 soggetti, di cui al precedente comma, verranno inseriti in elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze favorevolmente istruite, salvo il disposto di cui al successivo comma;
  10. Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti articoli 9 e 13 ed i soggetti segnalati dal competente Centro di Servizio Sociale per Adulti, Ufficio periferico del Ministero di Grazia e Giustizia secondo comuni progetti di inserimento lavorativo per dimessi da istituti di pena o beneficiari di misure alternative alla detenzione, ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle, procedure ordinarie di cui ai precedenti commi. 
  11. L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato adempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra;
  12. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto;
  13. L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 9 1° comma - sub lettera "a" del presente regolamento.
 
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Art. 16 - Assistenza abitativa

 
  1. L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambienti di tipo familiare, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa;
  2. AI contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno, in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad eccezione della casa in cui abitano, né di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato al precedente art. 13 - 2° comma - sub "c";
  3. L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri: 
  1. le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa sull'equo canone e comunque fino ad un importo massimo mensile di L. 100.000;
  2. le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di L. 70.000 per ogni bimestre.

4.  Per favorire la permanenza degli anziani ultra - settantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico, finalizzato all'assistenza abitativa entro i seguenti limiti:

  1. fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili):
  2. limite massimo mensile L. 80.000
  3. canone acqua, telefono, gas, luce : limite massimo mensile complessivo L. 100.000
  4. spese per allacciamento ENEL una tantum  L. 300.000
  5. spese per ripitturazione e piccole riparazioni abitazione: limite massimo annuo L. 1.000.000. 

5.  Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza al Sindaco corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 comma 2, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute o fatture o bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dall'Ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultra-settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata del servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici;
6.  Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata;
7.  Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 9 - 1° comma- sub lett "a".

 
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Art. 17 - Servizio di assitenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione dimessi da strutture residenziali

 
  1. Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro di minori, disabili ed anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali;
  2. Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta da parte del servizio sociale comunale, può essere concessa anche sotto forma di assegno personale (art. 3 letto o) della .L.R.O9.05.1986 n. 22);
  3. Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.
  4. Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla documentazione indicata all'art. 8 del presente regolamento, i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno, il cui reddito complessivo non sia superiore (all'importo corrispondente una volta e mezzo del minimo vitale) al minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio - lungo (oltre un anno). 
  5. L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a destituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni;
  6. L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio che non dovrà superare i dodici mesi (con verifica semestrale della situazione reddituale) e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi, fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal secondo comma del presente articolo;
  7. Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio servizio sociale. E' facoltà del Servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso;
  8. Il contributo di assistenza economica integrativo per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 punto a) del presente regolamento.
 
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Art. 18 - Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri

 
  1. AI fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi nei confronti di gestanti e ragazze madri (cfr. artt. 6 e 7 della L.R. 22/1986) che abbiano i seguenti requisiti:
    1. stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
    2. residenza nel Comune da almeno un anno;
    3. reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
    4. stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato. 
  2. Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 8 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere "a" e "d" del successivo comma 5;
  3. Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
    1. alla data del parto per le gestanti nubili;
    2. al compimento del 16° anno di età del figlio, per le ragazze madri.
  4. L'ufficio, trimestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione;
  5. L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
    1. quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
    2. quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
    3. per emigrazione della richiedente, quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
    4. al raggiungi mento del 16° anno di età del minore;
    5. a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
    6. a seguito del ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.
  6. I soggetti benefici ari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 9 - 1° comma- sub letto "a" del presente regolamento;
  7. L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.
 
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