Documenti di identità

 

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70  (GU n. 110 del 13-5-2011 )  Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
 
Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.

Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta di identità è di 3 anni;
Per i minori di ertà compresa
tra i 3 e 18 anni, la validità è di 5 anni;
Per i maggiorenni la validità è di 10 anni.


Dal
10 febbraio 2012 le carte di identità sono rilasciate  con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La disposizione si applica ai documenti rilasciati dopo l'entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 -art.7

Per i minori di eta' inferiore agli  anni  14, l'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio  e'  subordinato alla condizione che  viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi  puo' dare  l'assenso  o l'autorizzazione,  convalidata   dalla Questura, o dalle autorita'consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
 
La carta di identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni.

La carta d'identità consente l'ingresso negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, il maggiorenne deve sottoscrivere, al momendo della richiesta, una dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio (a sensi dell'art.1 del D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649), su modello fornito allo sportello;

In assenza di tale dichiarazione, la carta di identità viene rilasciata con la scritta sulla 4 facciata "documento non valido ai fini dell'espatrio".

Stati in cui è possibile espatriare: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia,Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Tunisia, Turchia, Marocco per chi vi si reca con viaggio organizzato.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia (per  fare la denuncia al Commissariato o dai Carabinieri è necessario il numero e la data di rilascio del documento ).

Per i cittadini extracomunitari è necessario presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.

I cittadini che non sono in possesso di alcun documento devono essere accompagnati da due testimoni muniti di documento d'identità valido

Le carte d'identità rilasciate dal 26/6/2003 sono prorogabili di altri 5 anni:

Alla carta di identità cartacea viene apposto un timbro con il rinnovo della scadenza;
 
Per questo documento non è più necessario presentarsi con le fotografie in quanto vengono effettuate direttamente allo sportello, unitamente all'acquisizione dell'impronta digitale, come dettato dal programma ministeriale.
 
Per i minori di 18 anni  è richiesta la firma di entrambi i genitori, davanti all'impiegato addetto, per la validità all'espatrio.
 
Per le persone impossibilitate a recarsi allo sportello per gravi impedimenti (invalidità) è possibile richiedere all'ufficio Carta di Identità del Comune un addetto che si recherà al domicilio per il rilascio.

Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art.35, c.2,  DPR. 445/2000).

Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente (art.35, c.3,  DPR. 445/2000).
 
La variazione di indirizzo non costituisce presupposto per sostituire la carta d'identità. I dati relativi alla residenza, infatti, sono accessori rispetto a quelli di stato civile (nome, cognome, luogo e data di nascita) che accompagnati alla foto, concorrono ad identificare il soggetto.
 
La carta d'identità è un documento di riconoscimento che ha come fine l'identificazione del titolare. Pertanto, eventuali cambi di residenza non incidono sulla validità del documento ( circolare ministero dell'Interno - MI.A.C.E.L. n. 24 (92) - Prot. 09204992/15100-457 del 31.12.1992).
 
Si ricorda ai cittadini che la carta di identità non può essere plastificata nè ritagliata. È proibito dalla Legge. E' pertanto consigliabile anche in caso di usura del documento di non ricorrere alla plastificazione. Una semplice precauzione che può evitare spiacevoli equivoci e contrattempi (circ. Min. Interno del 23/02/94, n° 559/C.3028.12982).

 

Quando richiedere il servizio : dalla nascita in poi

 

Costo del servizio : 
 

 

Dove rivolgersi :
 


 
Comune di Palma di Montechiaro
www.comune.palmadimontechiaro.ag.it