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Autentica di firma

 

Le autentiche di firma servono a comprovare che la sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica.

La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza.

L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco; 

Presso l'Ufficio Autentica può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione che l'interessato rilascia, sotto la propria responsabilità, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di quest'ultimo.
 
È necessaria la presenza del dichiarante in persona, munito di un valido documento d'identità. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e vanno rilasciate sull'apposita modulistica in distribuzione presso gli uffici anagrafici.
 
Le dichiarazioni non sono ammesse per sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
 
I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
 
Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma; in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.

E' inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.

Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere l'Ufficio Polizia Municipale del Comune  un agente di polizia che si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.

Limiti di competenza all'autentica: La competenza di autentica dell'incaricato del servizio anagrafico è limitata al campo amministrativo ed alle fattispecie previste dal D.P.R. 445/2000.

NON possono essere autenticate:Sottoscrizioni di natura privatistica quali: procure, autorizzazioni/consensi o, dichiarazioni di qualunque natura e tenore contenenti impegni/disposizioni per il futuro, per le quali si dovrà quindi ricorrere al notaio in quanto titolare di capacità di autentica ampia e generalizzata, mentre quella degli altri pubblici ufficiali ha carattere eccezionale ed è riferita alla relativa sfera di competenza.

Riferimenti normativi:articoli 21, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

Esenzioni fiscali:Art.37, comma 1 e 2, DPR 445 del 2000
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la firma da legalizzare.

 
 

Costo del servizio : 
       

  • in carta semplice € 0,00 per diritti di segreteria;
  • in carta legale      € 0,00 per diritti di segreteria e una  marca da bollo da  €16.00
 

Dove rivolgersi : 
 

Servizi Demografici - Via Alpi, 69 - Prenotazioni allo 0922/799215 - Muniti di un documento di riconoscimento;