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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE LOTTIZZAZIONI

 
  1. Art. 45 - Richiesta di lottizzazione
  2. Art. 46 - Contenuto dei piani di lottizzazione
  3. Art. 47 - Convenzioni nei piani di lottizzazione
  4. Art. 48 - Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo
  5. Art. 49 - Procedura per la autorizzazione della lottizzazione
  6. Art. 50 - Concessione di edificare nella lottizzazione
  7. Art. 51 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione
 

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE LOTTIZZAZIONI

 

Art. 45 - Richiesta di lottizzazione

 

I proprietari che intendano procedere alla lottizzazione di aree a scopo edificatorio, nei limiti consentiti dal PRG, devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Sindaco.
Alla domanda, sottoscritta da tutti i proprietari interessati o dai loro legali rappresentanti, deve essere allegato il progetto di P. di L. sottoscritto da un ingegnere o architetto, in cinque copie.
I piani di lottizzazione devono essere approvati, ove conformi al presente R.E. ed al PRG, con delibera consiliare entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Entro tale periodo non si computano i tempi occorrenti per l'ottenimento della eventuale autorizzazione di cui al 3° comma dell'art.14 della L.R. 71/1978, nonchè del parere di cui all'art.13 della L 64/1974 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile.
I pareri della Soprintendenza ai BB.CC.AA., nel caso di immobili vincolati, e del Genio Civile vanno in ogni caso acquisiti prima della approvazione consiliare.
Il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. si intende acquisito favorevolmente, trascorsi infruttuosamente due mesi dalla richiesta.
Nel caso di P. di L. che interessino centri storici, artistici o di interesse ambientale ovvero interessino aree sottoposte a varianti al PRG adottate ma non ancora approvate, va richiesto il nulla osta di cui all'art. 14, 2°c. della L.R. 71/1978, che deve essere rilasciato dall'Assessorato regionale competente entro novanta giorni dalla richiesta.

 
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Art. 46 - Contenuto dei piani di lottizzazione

 

Il piano di lottizzazione deve contenere:

  1. uno stralcio del PRG, con la precisa individuazione delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione;
  2. planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1/500, della zona interessata dal P. di L., con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, nonchè delle presenze naturalistiche e ambientali, delle opere a rete esistenti, dei fabbricati esistenti, dei manufatti ed impianti particolari esistenti quali canali, fossi, linee elettriche, gasdotti, acquedotti e di quant'altro occorra per rappresentare compiutamente lo stato di fatto devono poi essere indicati gli eventuali vincoli e servitù che interessano l'area di intervento e l'intorno urbano;
  3. planimetria di progetto, in scala 1:500, disegnata su una cartografia aerofotogrammetrica con indicate le particelle catastali interessate, contenente:
  1. la suddivisione delle aree in lotti edificabili, cioè in porzioni di terreno nelle quali potrà realizzarsi, tramite una unica concessione edilizia, una sola unità edilizia;
  2. la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con l'indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti, degli spazi di sosta e di parcheggio;
  3. gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia;
  4. gli spazi per le attrezzature di uso pubblico;
  5. il computo del volume e delle superfici da realizzare e la loro distribuzione all'interno di ciascun lotto;
  6. i nominativi dei proprietari di ciascuna delle particelle catastali interessate.
  1. planimetria di progetto alla scala 1:500 con indicato lo schema planivolumetrico degli edifici previsti, la tipologia e la destinazione dei singoli edifici, con le quote relative alle distanze, alle altezze ed alle dimensioni di ciascuno, onde dimostrare che l'edificio previsto su ciascun lotto rispetti le prescrizioni di zona stabilita dal PRG;
  2. profili altimetrici in scala 1:500 del terreno, eseguiti nei punti più significativi, raffiguranti la configurazione naturale e quella modificata a seguito dell'intervento, con l'indicazione delle quote altimetriche e planimetriche, delle opere di sistemazione, nonché con la disposizione degli edifici esistenti e previsti;
  3. profili regolatori degli edifici sulle strade pubbliche, alla scala 1/500;
  4. relazione geologica-geotecnica sul terreno di fondazione, redatta in conformità alle eventuali prescrizioni dettate dal Genio Civile nel parere ex art. 13, L.64/1974, relativo al PRG;
  5. planimetria di progetto alla scala 1/500 delle opere a rete comprendente i particolari tecnici, a scala opportuna, della rete stradale, fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento, con la indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;
  6. particolari a scale adeguate delle sistemazioni esterne, delle pavimentazioni, degli apparecchi di illuminazione pubblica, delle recinzioni, degli elementi di arredo, delle finiture degli edifici;
  7. relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali contenente tabelle con i parametri ed i dati di progetto, un programma di attuazione del piano, computi metrici estimativi sommari delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti nel piano;
  8. norme tecniche di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle zone a verde, ecc.;
  9. planimetria catastale, alla scala originaria, con riportati il perimetro del piano di lottizzazione, la suddivisione in lotti e le destinazioni d'uso previste dal PRG in un congruo intorno urbano.documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione planimetrica dei punti di presa;
  10. proposta di convenzione, da redigere in conformità a quanto stabilito nell'articolo successivo.

L'area minima alla quale va estesa la lottizzazione è quella stabilita dalle norme del PRG per ciascuna zona omogenea.

 
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Art. 47 - Convenzioni nei piani di lottizzazione

 

Le convenzioni da allegare ai piani di lottizzazione devono prevedere:

  1. l'obbligo da parte del lottizzante di cedere gratuitamente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria; l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sulla base di progetti esecutivi, da redigere secondo le indicazioni e con la supervisione del Comune;
  2. l'obbligo di cedere gratuitamente tali opere al Comune;
  3. l'obbligo della cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria previste internamente al PLC ovvero, nel caso che le opere di urbanizzazione secondaria non ricadano nell'area da lottizzare, della monetizzazione delle aree secondo i criteri stabiliti dall'art.14 della L.R. 71/1978;
  4. l'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune e la ripartizione degli stessi fra le proprietà che eventualmente concorressero a presentare il P. di L.C.;
  5. l'obbligo di corrispondere la quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione secondaria all'atto del rilascio delle concessioni relative ai fabbricati da realizzare e proporzionalmente alle stesse, ovvero, nel caso in cui le opere ricadano all'interno della lottizzazione, l'eventuale assunzione, a carico delle proprietà, degli oneri della esecuzione delle opere suddette secondo stralci funzionali in proporzione alle concessioni richieste, calcolate a scomputo degli oneri di cui alla precedente lettera c);
  6. il valore da scomputare sarà determinato dall'ufficio tecnico sulla base del computo metrico delle opere da realizzare predisposto dal richiedente la concessione;
  7. l'impegno da parte dei lottizzanti alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria, fino a quando tali opere non siano acquisite dal Comune nei tempi previsti dalla convenzione;
  8. i termini, comunque non superiori a dieci anni, stabiliti per la cessione delle aree, per la realizzazione e per la cessione delle opere di urbanizzazione primaria e per la eventuale costruzione, completamento e cessione delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo dei relativi oneri, anche suddivisi per fasi proporzionali alla realizzazione dell'insediamento;
  9. i termini decorrono dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo comma del successivo art.47.congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Trascorsi i dieci anni, ovvero comunque in caso di inadempienza, dopo una eventuale proroga che il comune può concedere per comprovati motivi purchè richiesta entro i termini previsti anni, la validità del P. di L.C. approvato decade per la parte non realizzata, restando acquisiti al comune le cessioni gratuite e gli oneri versati.

 
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Art. 48 - Piani di Lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

 

Per i piani di lottizzazione che riguardano complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art.45 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti all'interno del complesso.
In tali casi il lottizzante deve eseguire, a propria cura e spese, prima del rilascio della concessione relativa agli edifici da realizzare, le opere di urbanizzazione primaria, nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento autonomo proposto sulla base di progetti regolarmente approvati.
Rimane a carico del lottizzante anche il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10.

 
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49 - Procedura per la autorizzazione della lottizzazione

 

Il Funzionario responsabile, sentito il parere della Commissione Edilizia comunale, qualora il piano di lottizzazione risulti
meritevole di autorizzazione, acquisito il parere del Genio Civile ai sensi dell'art.13 della legge 2 febbraio 1974, n.64 e quello della competente Soprintendenza se dovuti, sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione.
La relativa delibera diventa esecutiva dopo la approvazione dell'Organo di Controllo, salvo i casi in cui è necessario il nulla osta dell'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente previsti alle lettere a) e c) dell'art.12, 7° c., della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71.
Intervenuta la approvazione della delibera Consiliare e, ove prescritto, il nulla osta regionale suddetto, si procede alla stipula della convenzione che va sottoscritta da tutti i proprietari dei terreni lottizzati e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi. 

 
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Art. 50 - Concessione di edificare nella lottizzazione

 

Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato al pagamento della quota di contributo di cui all'art.6 della L.10/1977.
Il rilascio delle concessioni edilizie nei singoli lotti è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi ed alla loro connessione alle reti urbane esistenti.
Le opere di urbanizzazione sono realizzate dal lottizzante sulla base di progetti esecutivi sottoposti all'esame dell'Ufficio tecnico e previa concessione gratuita rilasciata dal Funzionario responsabile.
Durante la realizzazione di tali opere il Funzionario responsabile può disporre visite di controllo al fine di accertare la buona esecuzione e la conformità al progetto approvato. Le opere realizzate devono essere collaudate dall'Ufficio tecnico.

 
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Art. 51 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione

 

Il Sindaco, nel caso in cui ricorrano ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti all'interno di un isolato a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede attraverso la compilazione d'Ufficio.
Il progetto di lottizzazione una volta approvato, è notificato in via amministrativa, ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In
caso contrario il Comune ha facoltà di procedere secondo quanto stabilito dagli artt. 10 ed 11 della L.R. 71/1978, sempre che ricorrano le condizione per la loro applicazione.

 
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