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TITOLO I - Disposizioni Preliminari

 
  1. Art. 1 - Obiettivi e Finalità
  2. Art. 2 - Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche
  3. Art. 3 - Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
  4. Art. 4 - Commissione Comunale
  5. Art. 5 - Silenzio assenso
  6. Art. 6 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione
  7. Art. 7 - Orario di vendita
  8. Art. 8 - Subingresso e cessione dell'autorizzazione
  9. Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari
  10. Art. 10 - Riserva di posteggi a produttori agricoli
  11. Art. 11 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
  12. Art. 12 - Obblighi degli esercenti
  13. Art. 13 - Durata della concessione del posteggio
  14. Art. 14 - Commercio esercitato su qualsiasi area di tipo C) (itinerante)
  15. Art. 15 - Limite nella concessione dei posteggi
 

TITOLO I
Disposizioni Preliminari

 

Art. 1 - Obiettivi e Finalità

 

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, L.R. n. 2 dell'8 gennaio 1996, così come esplicitate dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca del 06.04.1996 prot. n. 4754, e dalla L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999.
Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo (a condizione che i richiedenti l'autorizzazione siano già in possesso della concessione demaniale per l'attività commerciale da svolgere o del relativo Nulla Osta) o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

 
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Art. 2 - Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

 

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A); 
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale - tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).
L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia "C" dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore Regionale competente.
Ai possessori dell'autorizzazione di tipologia C provenienti da altri comuni è consentito esercitare l'attività di vendita in questo Comune previo Nulla-Osta rilasciato dal Sindaco.
L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli così definiti ai sensi dell'art. 2 della legge 09/02/1963, n.59 e secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 art. 4.

 
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Art. 3 - Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

 

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al Sindaco del Comune ove si intende svolgere l'attività. La stessa domanda, in carta legale, deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente (comma 11 , art. 3 della L. n. 127/97, recepita con L.R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare: 

  1. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica o se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
  2. possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs n.114/98;
  3. possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
  4. tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
  5. di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
  6. di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
  7. indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.
Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche integrazioni.
L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando sia disponibile il posteggio, per il quale è stata presentata la domanda.
Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

 
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Art. 4 - Commissione Comunale

 

Ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18/95 è istituita una Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche, con durata di quattro anni e a titolo gratuito, nominata dal Sindaco e così composta:

  1. dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di Presidente; 
  2. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 
  3. dal responsabile del servizio addetto all'urbanistica ed al territorio; 
  4. da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designate dalle strutture provinciali delle stesse; 
  5. da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; 
  6. da un esperto dei problemi della distribuzione; 
  7. da un funzionario delegato dalla Camera di Commercio competente per territorio. 

Il funzionamento ed i compiti della Commissione sono quelli previsti all'art. 7, commi 3 e 4, della l.r. n. 18/95.

 
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Art. 5 - Silenzio assenso

 

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della L.R. n. 18/95.
Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le richieste di tipologia C mentre quelle di tipologia A e B, solo se è disponibile il posteggio richiesto nella domanda o altro il più simile possibile.

 
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Art. 6 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

 

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Responsabile dell'ufficio competente.
Costituisce decadenza dell'autorizzazione:

  • il caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.  

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:

  • il caso di mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per anno solare, salvo giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza o servizio militare). 
  • il caso di cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio; 
  • il caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento; 
  • il caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.R. 28/99. 
  • il caso in cui non si provveda, dopo il primo sollecito, al pagamento della relativa COSAP.

Il Sindaco può inoltre revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio, il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

 
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Art. 7 - Orario di vendita

 

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L.R. 01/03/1995, n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche come segue:
nel mercato settimanale del venerdì l'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 e termina alle ore 13.00. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria può anticiparne o posticiparne la data qualora non sia già tra le deroghe di cui godono i commercianti a posto fisso;
nei mercatini rionali l'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 e termine alle 22.00;
sia il mercato settimanale del venerdì che i mercatini rionali usufruiranno delle stesse deroghe che valgono per il commercio a posto fisso;
le ditte autorizzate al commercio su aree pubbliche nelle zone di residenza estiva possono protrarre la chiusura di vendita uniformandosi all'orario di chiusura dei pubblici esercizi.
I concessionari di posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature 60 minuti prima dell'orario di inizio della vendita.
Le attrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.
L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è uniformato all'orario di svolgimento del commercio in sede fissa così come da ordinanza sindacale vigente.

 
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Art. 8 - Subingresso e cessione dell'autorizzazione

 

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3 della L.R. 28/99, dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato,Pesca prot. n. 4754, del 06.04.1996, e quanto prescrive l'art. 2556 del c.c. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale.

 
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Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari

 

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igieniche -sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. È fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali e dei decreti assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

 
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Art. 10 - Riserva di posteggi a produttori agricoli

 

Nel mercato settimanale determinati spazi, ubicati in successione o dislocati in diversi punti dell'area del mercato, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l.r. n. 18/95, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, secondo una percentuale da stabilire nei relativi provvedimenti di istituzione e comunque non superiori al 10%.
L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della raccomandata, ed a parità di data in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. 59/63 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 10/91.

 
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Art. 11 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

 

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal regolamento vigente per la COSAP e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal comune.
Il concessionario del posteggio prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione all'ampiezza del posteggio e alla ubicazione dell'area.
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in ragione di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, per 50 (cinquanta) giornate annuali di mercato.
I titolari di nuove assegnazioni a seguito di ampliamenti o di cessazione di attività devono pagare il canone tenendo conto delle giornate di mercato a partire dalla data di assegnazione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Successivamente dovranno provvedere al pagamento anticipato del canone per il periodo 01 gennaio 31 dicembre.
La Polizia Municipale ha il compito di verificare e sollecitare il rispetto del pagamento della tariffa vigente.

 
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Art. 12 - Obblighi degli esercenti

 

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

  • Concessione del posteggio debitamente registrata; 
  • Autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato; 
  • Documenti di identità del titolare; 
  • Ricevuta di pagamento della COSAP.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.
Gli operatori sono inoltre tenuti a:

  • Mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune; 
  • Tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita; 
  • Rispettare gli orari di vendita.
 
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Art. 13 - Durata della concessione del posteggio

 

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Alla scadenza la concessione, persistendo le condizioni normative ed i requisiti degli operatori, può essere tacitamente rinnovata per ulteriori altri 10 anni.

 
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Art. 14 - Commercio esercitato su qualsiasi area di tipo C) (itinerante)

 

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusta art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/95.
I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno quattrocento metri.
Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.
Non è consentito all'operatore sostare in prossimità di crocevia ed arrecare intralcio alla circolazione.
Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di centocinquanta metri dal limite dell'area individuata come di mercato.
L'uso di megafoni, altoparlanti e altri mezzi di amplificazione sonora è consentito nel rispetto della normativa vigente.
L'esercizio del commercio su arse pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni , e subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.
Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopraddetto nulla osta esso e da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza,il tipo di veicolo da utilizzare nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.
Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n° 18.
Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426. come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L.R. 28/99.
Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

 
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Art. 15 - Limite nella concessione dei posteggi

 

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.
Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della l.r. n. 18/95, non si applica:

Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità, di legge in genere.
Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che abbia trasferito la propria autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posto assegnato non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.
La concessione, a giudizio insindacabile del Sindaco, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

 
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