Capo II : La professione di noleggiatore
- Art. 8 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Art. 9 - Accesso alla professione di noleggiatore
CAPO II
La Professione di Noleggiatore
Art. 8 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116 comma 8) ed in possesso dei seguenti requisiti:
- idoneità morale;
- idoneità professionale;
- Il requisito dell'idoneità morale consiste in:
- non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con modifiche dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996;
- Il possesso del requisito dell'idoneità professionale, necessario per prestare l'attività di noleggio con conducente, non è condizione indispensabile per l'ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazione, ma può essere acquisto dall'assegnatario successivamente secondo la disciplina del successivo articolo 13 comma 3.
Art. 9 - Accesso alla professione di noleggiatore
- L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli scritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
- L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professionale di noleggiatore ed, quindi, il relativo certificato di iscrizione deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.