Capo XI : REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 
 
  1. Art. 85 - Organo di Revisione
  2. Art. 86 - Principi Informatori dell'Attività
  3. Art. 87 - Decadenza e Sostituzione dei Revisori
  4. Art. 88 - Esercizio della Revisione
  5. Art. 89 - Funzioni, Collaborazione e Referto al Consiglio
  6. Art. 90 - Parere sul Bilancio di Previsione e suoi Allegati.
  7. Art. 91 - Parere sulle Variazioni e Assestamenti di Bilancio.
  8. Art. 92 - Altri Pareri, Attestazioni e Certificazioni
  9. Art.93 - Modalità di Richiesta dei Pareri
  10. Art. 94 - Pareri su Richiesta dei Consiglieri
  11. Art.95- Pareri su Richiesta della Giunta
  12. Art. 96 - Relazione al Rendiconto
  13. Art. 97 - Irregolarità nella Gestione
  14. Art. 98 - Trattamento Economico dei Revisori
 
 

CAPO XI
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Art. 85 - Organo di Revisione

 
  1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidato in attuazione della legge nazionale e regionale e dello statuto all'Organo di revisione;
  2. L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione;
  3. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:
    1. possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
    2. ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
    3. partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
    4. partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti;
    5. ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi;
  4. L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'Organo stesso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.
 
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Art. 86 - Principi Informatori dell'Attività

 
  1. L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali;
  2. Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.
 
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Art. 87 - Decadenza e Sostituzione dei Revisori

 
  1. L'assenza di un componente. a tre riunioni consecutive dell'Organo, o a tre sedute di cui all'art. 85 comma 3
  2. lett. c) e d) comporta la decadenza dello stesso;
  3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.
 
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Art. 88 - Esercizio della Revisione

 
  1. L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti; 
  2. L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico - finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei revisori; 
  3. Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo è trasmessa alla Segreteria ed alla Ragioneria.
 
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Art. 89 - Funzioni, Collaborazione e Referto al Consiglio

 

1. I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:
a) collaborazioni alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:
bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
variazioni e assestamenti di bilancio;
piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia costituzione e modificazione di forme associative;
costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
partecipazione a Società di capitale;
indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
b) vigilanza e referto sulla regolarità economico - finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:
acquisizione delle entrate;
effettuazione delle spese;
gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
attività contrattuale;
amministrazione dei beni;
adempimenti relativi gli obblighi fiscali;
tenuta della contabilità.
c) consulenza e referto in ordine alla:
efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionai e all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione;
d) ogni altro controllo, riscontrò e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

 
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Art. 90 - Parere sul Bilancio di Previsione e suoi Allegati.

 
  1. L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla legittimità, congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio;
  2. Il parere di cui il comma precedente è espresso nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento. Il parere investe anche i programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica;
  3. Eventuali osservazione e suggerimenti con proposta di modifiche sono vincolanti per l'Organo consiliare, salvo motivati diniego o accettazione in difformità.
 
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Art. 91 - Parere sulle Variazioni e Assestamenti di Bilancio.

 
  1. Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse dall'Organo di revisione. Entro 10 giorni dal ricevimento l'organo esprime il parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente;
  2. Il parere è facoltativo, salvo esplicita richiesta della Giunta, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sulle variazioni di stanziamento all'interno dello stesso intervento e, salvo esplicita richiesta del responsabile del servizio finanziario, sugli emendamenti al bilancio di previsione e alle proposte di variazione dello stesso. E' richiesto, altresì, il parere sulla proposta di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi di cui al precedente art.58.
 
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Art. 92 - Altri Pareri, Attestazioni e Certificazioni

 
  1. Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.89, le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro 20 giorni dalla richiesta salvo casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a 10 giorni. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.
 
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Art.93 - Modalità di Richiesta dei Pareri

 
  1. Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse a cura della Segreteria o a cura del servizio finanziario.
 
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Art. 94 - Pareri su Richiesta dei Consiglieri

 
  1. Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al Presidente del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti economico - finanziari della gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente;
  2. Laddove il Presidente del Consiglio non intenda trasmettere la richiesta, dovrà dame immediata motivazione, all'uopo convocando la Conferenza dei Capigruppo;
  3. L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i 30 giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
 
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Art.95 - Pareri su Richiesta della Giunta

 
  1. Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di revisione in ordine agli  aspetti contabili, economico - finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione;
  2. L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
 
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Art. 96 - Relazione al Rendiconto

 
  1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in. ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonché dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione;
  2. 2 La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo: 
    1. del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;
    2. della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
    3. della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;
    4. delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonché dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei criteri e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio;
  3. La relazione al rendiconto è resa nei termini di cui all'art. 52 del presente regolamento.
 
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Art. 97 - Irregolarità nella Gestione

 
  1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'Organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il consiglio dovrà discuterne non oltre 30 giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'organo di revisione stessa.
 
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Art. 98 - Trattamento Economico dei Revisori

 
  1. Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.
 
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Comune di Palma di Montechiaro
www.comune.palmadimontechiaro.ag.it