
CAPO XI
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
1. I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:
a) collaborazioni alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:
bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;
variazioni e assestamenti di bilancio;
piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;
convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia costituzione e modificazione di forme associative;
costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;
partecipazione a Società di capitale;
indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
b) vigilanza e referto sulla regolarità economico - finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:
acquisizione delle entrate;
effettuazione delle spese;
gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
attività contrattuale;
amministrazione dei beni;
adempimenti relativi gli obblighi fiscali;
tenuta della contabilità.
c) consulenza e referto in ordine alla:
efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionai e all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;
rilevazione di eventuali irregolarità nella gestione;
d) ogni altro controllo, riscontrò e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.