Capo X : Verifiche e Controllo di Gestione
- Art. 83 - Controllo Finanziario
- Art. 84 - Controllo di gestione
CAPO X
VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 83 - Controllo Finanziario
- Il controllo finanziario č funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate;
- Il Comune č tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziarnento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabiliti dalla legge;
- La Ragioneria provvede alla costante verifica, durante tutto il corso del1'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio;
- Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria č tenuta a darne tempestiva comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio, al Segretario e all'organo di revisione, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri. La comunicazione deve, in ogni caso, essere effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti;
- Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre;
- Il Consiglio č in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale dā atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio
Art. 84 - Controllo di gestione
- Il modello organizzativo della struttura, le procedure, le modalitā per l'applicazione del controllo di gestione, sono disciplinati dal D.Lgs.30 Luglio 1999 n.286.