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Comune di Palma di Montechiaro
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Capo X : Verifiche e Controllo di Gestione

 
  1. Art. 83 - Controllo Finanziario
  2. Art. 84 - Controllo di gestione
 

CAPO X
VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

 

Art. 83 - Controllo Finanziario

 
  1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate;
  2. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziarnento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabiliti dalla legge;
  3. La Ragioneria provvede alla costante verifica, durante tutto il corso del1'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio;
  4. Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio, al Segretario e all'organo di revisione, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri. La comunicazione deve, in ogni caso, essere effettuata entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti;
  5. Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre;
  6. Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale dà atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio
 
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Art. 84 - Controllo di gestione

 
  1. Il modello organizzativo della struttura, le procedure, le modalità per l'applicazione del controllo di gestione, sono disciplinati dal D.Lgs.30 Luglio 1999 n.286.
 
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