Capo VIII : SERVIZIO DI TESORERIA
- Art. 61 - Affidamento del servizio
- Art. 62 - Convenzione di Tesoreria
- Art. 63 - Operazioni di riscossione e pagamento
- Art.64 - Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
- Art. 65 - Mandati rimasti in giacenza
- Art. 66 - Comunicazioni e trasmissioni documenti fra Comune e Tesoriere
- Art. 67 - Verifiche di cassa
- Art. 68 - Gestione dei Titoli e valori
- Art.69 - Anticipazioni di Tesoreria
- Art.70 - Resa del conto
- Art.71- Esecuzioni nei confronti dell'Ente
- Art. 72 - Responsabilità del Tesoriere
CAPO VIII
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 61 - Affidamento del servizio
- Il servizio di tesoreria viene affidato mediante la procedura della licitazione privata da esperirsi tra istituti di credito con sportello operante nel comune di Palma di Montechiaro ed autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.1 settembre 1993, n.385. Il servizio può essere affidato a soggetti abilitati secondo quanto previsto dal l comma, lett.b) del D.Lgs.267/2000, così come modificato dalla L.28/2/2002 n.26;
- L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di criteri approvati con determinazione del responsabile del settore finanze ed espletato in base a convenzione deliberata dall'Organo consiliare;
- Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.
Art. 62 - Convenzione di Tesoreria
- I rapporti fra Comune e il tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:
- la durata del servizio;
- il rispetto delle norme di cui 1il sistema di Tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive integrazioni e modificazioni;
- le anticipazioni di cassa;
- le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
- la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.
Art. 63 - Operazioni di riscossione e pagamento
- Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione e a carico del tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile della Ragioneria e non è soggetta a vidimazione;
- La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando, comunque, a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causaIe dell'incasso;
- Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente formulate entro i successivi 10 giorni, le opportune contestazioni.
Art.64 - Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
- Il tesoriere effettuerà il pagamento dei mandati che risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in :bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive;
- Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica;
- Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere;
- Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'Ente il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
Art. 65 - Mandati rimasti in giacenza
- I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, o alla data di cessazione del servizio di tesoreria prestato, sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Art. 66 - Comunicazioni e trasmissioni documenti fra Comune e Tesoriere
- Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato tra le parti.
Art. 67 - Verifiche di cassa
- Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dai fondi a destinazione vincolata, e la dinamica delle singole componenti;
- L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili di cui all'art.233 T.U.;
- Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa;
- Si provvede a .verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
Art. 68 - Gestione dei Titoli e valori
- Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente sono disposte dal Responsabile della Ragioneria;
- Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti art. 25 e 26;
- L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquistato la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio;
- I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura dei competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua la gara.
Art.69 - Anticipazioni di Tesoreria
- tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;
- Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste nella apposita convenzione.
Art.70 - Resa del conto
- Il Tesoriere rende all'ente il conto della propria gestione di cassa annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'ente provvede, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, a trasmetterlo alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
- Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
- Gli allegati di svolgimento. per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- Gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- La parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici' contenenti gli estremi delle medesime;
- Eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
Art.71- Esecuzioni nei confronti dell'Ente
- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti dell'ente presso soggetti diversi dal tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi, non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità. rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza destinate:
- Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- Pagamento delle rate dei' mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- Espletamento dei servizi locali indispensabili.
- Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne limitazione dell'attività del tesoriere;
- Per quanto non previsto, si rinvia alle previsioni di cui all'aart.159 del D.Lgs.267/2000.
Art. 72 - Responsabilità del Tesoriere
Per eventuali danni causati all'ente o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il tesoriere è altresì responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.