Capo IX : Gestione Patrimoniale
- Art. 73 - Beni Comunali
- Art. 74 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
- ART. 75 - Inventario dei beni Immobili Patrimoniali
- Art. 76 - Inventario dei beni mobili
- Art. 77 - Universalità di beni
- Art. 78 - Procedure di classificazione dei beni
- Art. 79 - Tenuta e aggiornamento degli inventari
- Art. 80 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
- Art. 81 - Ammortamento dei beni
- Art. 82 - Svalutazione crediti
CAPO IX
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 73 - Beni Comunali
- I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
- beni soggetti al regime del demanio;
- beni patrimoniali indisponibili;
- beni patrimoniali disponibili.
74 - Inventario dei beni soggetti al regime del demanio
- L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
- la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
- il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
- il valore determinato secondo la normativa vigente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento.
ART. 75 - Inventario dei beni Immobili Patrimoniali
- L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
- la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
- il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
- la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
- lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;
- le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
- l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
- il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- l'ammontare delle quote di ammortamento;
- gli eventuali redditi.
Art. 76 - Inventario dei beni mobili
- L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
- il luogo in cui si trovano e il servizio utilizzatore;
- la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
- la quantità e la specie;
- il valore;
- l'ammontare delle quote di ammortamento;
2. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione a cura dei servizi di biblioteca;
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anch'essi in un separato inventario con le indicazioni atte alla loro identificazione, a cura dei servizi culturali;
4. Non sono iscritti negli inventari i beni e i materiali di cui, per il loro modesto valore o per il rapido logorio a cui sono soggetti, non conviene conservare memoria a mezzo di inventario;
5. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio patrimonio, su proposta del servizio utilizzatore.
Art. 77 - Universalità di beni
- I beni della stessa specie e natura, di modesto valore economico, oggetto di una medesima acquisizione e destinati ad un medesimo centro di responsabilità organizzativa, (ufficio, unità operativa, settore, servizio), ai fini del presente regolamento, possono costituire universalità ed essere inventariati con un unico numero di inventario per ogni tipologia di bene e rilevati globalmente: Per tali beni dovrà essere rilevata la quantità intesa come consistenza numerica dei beni che costituiscono universalità e il costo espresso in termini di valore medio unitario.
Art. 78 - Procedure di classificazione dei beni
- Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento del Sindaco, su proposta del responsabile del servizio.
Art. 79 - Tenuta e aggiornamento degli inventari
- La tenuta e l'aggiornamento degli inventari, sono affidati all'ufficio patrimonio così come individuato nel regolamento degli uffici e dei servizi e sono chiusi al temine di ogni esercizio finanziario;
- E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio;
- La variazione di uno o più indicazioni elencate negli articoli da 75 e 76 è disposta dal Responsabile del servizio patrimonio, su proposta documentata del servizio utilizzatore.
Art. 80 - Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
- Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti;
- Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica;
- Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica;
- Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia;
- Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o il valore di costo non sia più congruo.
Art. 81 - Ammortamento dei beni
- Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificativi in misura percentuale sulla quota determinata, applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, rilevabile dallo stato patrimoniale a chiusura del penultimo esercizio precedente a quello in cui si riferisce il bilancio;
- La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla Ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale in mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente;
- Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoni ali relativi, per l'intero;
- Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale;
- Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni ammortizzabili di valore non superiore ad Euro 516,46, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio della loro acquisizione;
- I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.
Art. 82 - Svalutazione crediti
- L'intervento da iscrivere in bilancio per l'accertamento della quota annuale del fondo svalutazione crediti è quantificato in misura percentuale sui residui attivi rinvenienti dalla gestione della competenza del penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- La misura percentuale è determinata con le stesse modalità previste al secondo comma dell'articolo precedente e si applica sulle entrate correnti del Titolo I e del Titolo I1I, al netto delle poste compensative della spesa.