Capo VII : Risultati di Amministrazione

 
 
  1. Art. 48 - Rendiconto della Gestione
  2. Art. 49 - Conto del Bilancio
  3. Art. 50 - Conto Economico
  4. Art. 51 - Conto del Patrimonio
  5. Art. 52 - Modalità di Formazione del Rendiconto
  6. Art. 53 - Eliminazione dei Residui Attivi
  7. Art. 54 - Eliminazione dei residui passivi
  8. Art. 55 - Avanzo di Amministrazione
  9. Art. 56 - Disavanzo di Amministrazione
  10. Art. 57 - Debiti fuori bilancio
  11. Art.58 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
  12. Art. 59 - Vincoli alla Gestione
  13. Art. 60 - Pubblicità del rendiconto
 
 

CAPO VII
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

 

Art.48 - Rendiconto della Gestione

 
  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e il prospetto di conciliazione;
  2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto alp1eno 20 giorni prima della convocazione. Il rendiconto deliberato viene inviato all'organo di controllo e reso esecutivo ai sensi di Legge;
  3. Il rendiconto, entro i termini previsti da apposita circolare, è presentato alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti per il referto di cui all'art.13 del decreto legge 22/12/1981 n.786, convertito dalla Legge 26/02/1982 n.51 e successive modifiche ed integrazioni;
  4. Sono allegati al rendiconto:
    1. relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificati si nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Si evidenziano anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e si analizzano gli scostamenti principali rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;
    2. relazione dei revisori dei conti di cui al successivo art.96;
    3. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
 
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Art. 49 - Conto del Bilancio

 
  1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; 
  2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: 
    1.  per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
    2. per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare;
  3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
  4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio, disavanzo;
  5. Al conto del bilancio sono ammesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto;
  6. Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestionali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del bilancio di altri specifici indicatori e parametri.
 
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Art. 50 - Conto Economico

 
  1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio;
  2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale;
  3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
  4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi non rilevabili nel conto del bilancio:  
 
  1. - A - Componenti positivi:
    1. Quote di ricavi contabilizzati nell'esercizio ma che, di competenza degli esercizi successivi devono essere riferite a tali esercizi (risconti passivi);
    2. Ricavi di competenza dell'esercizio non rilevati che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, devono essere attribuiti a tali esercizi (ratei attivi);
    3. Variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
    4. Costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi (costi a carattere pluriennale che a fine esercizio vanno contabilizzati nello stato patrimoniale e ripartiti nei rispettivi esercizi di competenza);
    5. Quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di chiusura dell'esercizio precedente, ma di competenza dell'esercizio in corso); .
    6. Quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati dalle quote non utilizzate che andranno ad interessare lo stato patrimoniale);
    7. Imposte sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa( dati rilevati dalla contabilità IVA);
    8. Insussistenze del passivo (insussistenza o eliminazione di residui passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui);
    9. Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggiori residui attivi);
    10. Plusvalenze da alienazioni (maggior valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall'inventario).
 
  1. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: B - Componenti negativi:
    1. Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nell'esercizio in corso, ma di competenza);
    2. degli esercizi futuri;
    3. Quote di spese contabilizzate nell'esercizio ma che, di competenza degli esercizi successivi, devono essere rinviate a tali esercizi (risconti attivi);
    4. Quote di costi non contabilizzate nell'esercizio che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite a tale esercizio di competenza (ratei passivi);
    5. Variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
    6. Quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti (il conto deve accogliere, tramite storno del conto del patrimonio, i costi di competenza contabilizzati nell'esercizio precedente):
  1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio;
  2. Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici.
 
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Art. 51 - Conto del Patrimonio

 
  1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale; 
  2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici; attivi e passivi, di pertinenza dell'ente suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale;
  3. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività finanziarie e permanenti quali risultato all'inizio e al termine dell'esercizio, schema previsto dalle vigenti disposizioni normative;
  4. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
 
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Art. 52 - Modalità di Formazione del Rendiconto

 
  1. La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro il mese di febbraio di ciascun anno;
  2. La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le contro deduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi 10 giorni;
  3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta;
  4. La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'Organo di revisione entro il 20 maggio, a cura del Segretariato;
  5. L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni;
  6. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltro al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario;
  7. Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
  8. Dall'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al tesoriere e gli altri agenti contabili interni.
 
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Art. 53 - Eliminazione dei Residui Attivi

 
  1. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto;
  2. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea e rendere conto della eliminazione. A tal fine, entro il 15 Aprile di ciascun anno, il Responsabile del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata nell'esercizio di competenza, deve trasmettere alla Ragioneria apposita comunicazione. In mancanza, i residui attivi si intendono totalmente confermati;
  3. I crediti eliminati per inesigibilità' sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.
 
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Art. 54 - Eliminazione dei residui passivi

 
  1. La eliminazione totale o parziale dei residui passivi per insussistenza effettuata contestualmente all'approvazione del conto consuntivo;
  2. I residui passivi riportati giusta il disposto del Testo Unico, in mancanza di obbligazione giuridicamente perfezionata o senza riferimento a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio, possono essere eliminati, su proposta dei competenti Responsabili dei servizi, con deliberazione della Giunta da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto.
 
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Art. 55 - Avanzo di Amministrazione

 
  1. L'avanzo di amministrazione è determinato da un eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi ed è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso. E' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento; 
  2. Dall'avanzo di amministrazione complessivamente risultante dal conto del bilancio, è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento;
  3. Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e tuttavia, per l'il1disponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo;
  4. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato, può quindi essere utilizzato:
    1. Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
    2. per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma del successivo art.57;
    3. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del T.U. ove non possa prevedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
    4. per il finanziamento di spese di investimento;
  5. L'avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo che la delibera di approvazione del rendiconto che lo evidenzia è divenuta esecutiva.
 
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Art. 56 - Disavanzo di Amministrazione

 
  1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi; Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione;
  2. Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione dei beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelli aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa;
  3. L'applicazione nel bilancio durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio;
  4. Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e in conto capitale.
 
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Art. 57 - Debiti fuori bilancio

 
  1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'Organo consiliare" adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura. In uno speciale intervento o capitolo del Titolo I° del bilancio annuale di competenza, può essere- stanziato apposito fondo per il finanziamento di debiti fuori bilancio, per le fattispecie di cui all'art.194, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
  2. L'ente riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
    1. sentenze esecutive;
    2. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
    3. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
    4. negli altri casi previsti dall' art. 194 del T.U.;
  3. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sottoposto all'Organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e comunque, non oltre il ventesimo giorno successivo alla trasmissione della proposta alla presidenza del consiglio;
  4. In riferimento alla previsione di cui al 2° comma lett. c) nel parere tecnico amministrativo reso dal Responsabile del servizio proponente la deliberazione deve essere attestato che l'acquisizione di beni o servizi per i quali si propone il riconoscimento sia avvenuta nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e che la spesa rientri in accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente ed in quali limiti.
 
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Art.58 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

 
  1. L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente T.U.;
  2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo consiliare da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.57, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora 'i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;
  3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili;
  4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.141 T.U., con applicazione della procedura prevista al 2° comma dello stesso articolo.
 
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Art. 59 - Vincoli alla Gestione

 
  1. Qualora l'ultimo rendiconto approvato presenti un disavanzo di amministrazione complessivo al 5 per cento delle entrate correnti, è fatto divieto di assumere impegni di spesa per servizi non espressamente previsti dalla legge;
  2. Analogo divieto si applica qualora l'ultimo rendiconto approvato rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, per i quali non sia già stata proposta deliberazione di riconoscimento e finanziamento nelle scritture degli impegni in corso di formazione, per un ammontare superiore all'eventuale avanzo di amministrazione disponibile;
  3. Il divieto cessa con l'adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo di amministrazione e, per i debiti fuori bilancio, di riconoscimento e finanziamento.
 
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Art. 60 - Pubblicità del rendiconto

 
  1. Si rinvia a quanto previsto dall'art.16 del presente regolamento.
 
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Comune di Palma di Montechiaro
www.comune.palmadimontechiaro.ag.it