Capo VI : Scritture Contabili
- Art. 43 - Sistema di Scritture
- Art. 44 - Contabilità Finanziaria
- Art. 45 - Contabilità Patrimoniale
- Art. 46 - Contabilità Economica
- Art. 47 - Scritture Complementari - Contabilità Fiscale
CAPO VI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 43 - Sistema di Scritture
- Il sistema di contabilità utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto l'aspetto:
- finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare anche relativamente alla gestione dei residui;
- patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e, patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrìmonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
- economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
Art. 44 - Contabilità Finanziaria
- La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
- il mastro delle entrate, 'contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
- il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
- gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
- il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
- ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
Art. 45 - Contabilità Patrimoniale
- Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.
- Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli nel successivo capo IX.
Art. 46 - Contabilità Economica
- Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.
- I componenti economici positivi .e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.
- A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
- Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in funzione delle determinazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 50.
Art. 47 - Scritture Complementari - Contabilità Fiscale
- Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.