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Novità ICI per l'anno 2008

Comunicato stampa a cura del Capo Settore Tributi

 

Il Capo Settore Tributi
Dott.ssa Maria Gabriella Marino
 
INFORMA

 

Per l'anno d'imposta 2008 non dovrà essere più versata l'ICI sull'abitazione principale, ad eccezione per gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.

L'abitazione principale è quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui però il contribuente stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per presunzione è intesa come tale quella in cui si è stabilita la residenza anagrafica. La presunzione è assoluta.

Anche le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, ecc...) non pagheranno più ICI.
L'immobile in cui abitano solo i familiari del proprietario, le c.d. case in comodato, sono assimilate all'abitazione principale.

Sono assimilate all'abitazione principale:

 
  • Ricoverati: L'immobile di cui il proprietario risulti ricoverato in un istituto di ricovero (se non locato a terzi). 
  • Cooperative: Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 
  • Non residenti: Medesima assimilazione è prevista per i "cittadini italiani" non residenti nel territorio.
 

L'imposta comunale sugli immobili per le altre categorie è del 6,50 per mille.
 
Si informano gli utenti che, a causa dei tempi ristretti dovuti alle introdotte modifiche legislative, l'ufficio non ha potuto provvedere all'invio dei bollettini di pagamento personalizzati.