Capo V : Gestione delle spese
- Art.30 - Fasi Proceduali di Effettuazione delle Spese
- Art. 31- Impegno delle Spese
- Art. 32 - Prenotazione di Impegno
- Art. 33 - Adempimenti Procedurali Atti di Impegno
- Art. 34 - Copertura Finanziaria (Attestazione)
- Art. 35 - Regolarità Contabile
- Art.36 - Spese per Interventi di somma urgenza
- Art. 37 - Liquidazione delle Spese
- Art. 38 - Ordinazione delle Spese
- Art. 39 - Pagamento delle Spese
- Art.40 - Operazioni di fine Esercizio
- Art. 41- Residui Passivi
- Art. 42 - Spese del Servizio di Economato
CAPO V
GESTIONE DELLE SPESE
Art.30 - Fasi Proceduali di Effettuazione delle Spese
- La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione;
- pagamento.
Art. 31- Impegno delle Spese
- L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto ereditare, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni d bilancio, nell'ambita della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 del T.U .;
- Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti e sottoscritti dai Responsabili dei Servizi, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di Previsione, con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio di provenienza e raccolte in copia presso la Segreteria;
- I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrate, sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri nei seguenti casi:
- per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio, requisito che deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal Responsabile del competente servizio;
- per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando il Comune ne riconosce la necessità o la convenienza; il requisito della necessità o della convenienza deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal Responsabile del competente servizio;
- per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
- Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo;
- Ai sensi dell'art.183 del T.U., il Responsabile del servizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, e senza la necessità di ulteriori atti, provvederà alla registrazione degli impegni sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese
- Spese correnti:
- per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o a disposizioni di legge;
- per le spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
- Spese in cento capitale ove finanziate:
- con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate;
- con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.
- Non possono essere assunti impegni per spese non previste nei programmi e progetti dei documenti di programmazione;
- Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 32 - Prenotazione di Impegno
- I servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni e/o provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi;
- Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art.186 del T.U. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati;
- La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art. 35, annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione ed apponendo sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta o al consiglio che comportino impegni di spesa o diminuzione di entrata l'attestazione di copertura finanziaria, in sede' di espressione del parere di regolarità contabile, e sulle determinazioni dirigenziali il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Art. 33 - Adempimenti Procedurali Atti di Impegno
- Tutti gli atti di cui al precedente articolo non appena formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dai vari uffici proponenti per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15 giorni dalla formalizzazione. Seguirà l'invio all'ufficio di segreteria per l'annotazione sul registro generale;
- Alla Ragioneria devono essere trasmessi negli stessi termini e con le stesse modalità gli atti che impegnano il bilancio pluriennale;
- Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui al comma 6 del precedente articolo 31 devono essere, altresì, trasmessi dal Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 10 giorni dalla avvenuta acquisizione di idonea documentazione. Gli atti relativi a mutui assunti ed a entrate, sia di parte corrente che in conto capitale aventi destinazione vincolata per legge in forza dei quali si considerano impegnate le corrispondenti spese, devono essere trasmessi dal Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 10 giorni dalla avvenuta acquisizione di idonea documentazione;
- Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati, la Segreteria o i vari uffici proponenti sono tenuti ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmettere copia alla Ragioneria entro il termine massimo del 5 gennaio dell'esercizio successivo;
- E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento conc1usosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i 15 giorni successivi, del titolo giuridico, del creditore e della somma dovuta. Per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre la comunicazione deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio successivo;
- L'importo dell'impegno è parificato a quello del contratto. Agli effetti contabili l'atto di aggiudicazione è equiparato al contratto.
Art. 34 - Copertura Finanziaria (Attestazione)
- Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente non è esecutivo se privo dell'attestazione di copertura finanziaria apposta dal Responsabile della Ragioneria;
- Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, la copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti;
- Con l'attestazione di copertura finanziaria viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio;
- Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione della copertura finanziaria viene resa nei limiti del correlato accertamento di entrata;
- La copertura finanziaria viene resa in sede di espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta o al consiglio che comportino impegni di spesa ~o diminuzione di entrata e congiuntamente alla regolarità contabile nel visto sulle determinazioni dei responsabili dei servizi.
Art. 35 - Regolarità Contabile
- Su ogni proposta di deliberazione o determinazione che comportino impegni di spesa o minori entrate, il responsabile della Ragioneria esprime il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione ed appone il visto di regolarità contabile su ogni determinazione previa verifica:
- della regolarità della documentazione;
- della corretta imputazione della entrata e della spesa;
- dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- della conformità alle norme fiscali;
- del rispetto del Testo unico sull'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del presente regolamento;
- della coerenza con i programmi e progetti dei documenti di programmazione.
- Il visto di cui al precedente comma deve essere reso o apposto entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione degli atti, con un termine minimo di almeno 3 giorni, mentre il parere deve essere reso non oltre 8 giorni dalla data di ricezione della proposta, con un termine minimo di almeno giorni 3;
- L'Organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con 'apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso;
- Il parere è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni dei Responsabili dei servizi. Il riscontro di irregolarità contabili, da motivare adeguatamente da parte del Responsabile della Ragioneria, non consente l'apposizione del visto e, conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni;
- Il parere contabile contrario reso sulle deliberazioni assunte disattendendo il parere stesso, non impedisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei responsabili dei servizi adottate in esecuzione. In tal caso, il visto conterrà anche il richiamo al parere espresso sulle deliberazioni;
- In caso di parere tecnico - amministrativo o di regolarità contabile negativo per mancato rispetto dei presupposti di cui alla lettere f) del precedente comma 1, qualora la deliberazione venisse ugualmente adottata, all'accertamento della inammissibilità e della improcedibilità è deputato il Segretario, il quale deve esprimersi entro i 5 giorni successivi all'adozione. Nelle more la deliberazione non può essere eseguita. Esula dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza ai fini istituzionali .
Art.36 - Spese per Interventi di somma urgenza
- Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso;
- Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre;
- In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso alI'emissione del mandato di pagamento;
- I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'Organo di revisione a cura del Responsabile del Servizio.
Art. 37 - Liquidazione delle Spese
- La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, ed a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;
- L'atto di liquidazione, che assume la forma di determinazione, potrà essere adottato dopo avere preso in carico i beni acquistati, ed avere provveduto, se trattasi di beni soggetti ad inventariazione, a dare notizia dell'acquisto all'ufficio patrimonio che procederà agli adempimenti conseguenti. Dell'avvenuta comunicazione deve darne notizia il responsabile del servizio nella determinazione di liquidazione;
- La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali che consistono nel verificare:
- che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
- che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
- che la spesa sia di competenza dell'esercizio;
- che i conteggi esposti siano esatti;
- che la fattura sia regolare dal punto di vista fiscale.
- Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 38;
- La mancata indicazione in fattura degli estremi della comunicazione dell'impegno e della copertura finanziaria, effettuata dal Responsabile del servizio al momento dell'ordinazione della fornitura o prestazione, non consente il riscontro della Ragioneria, che è tenuta alla restituzione della determinazione per la necessaria integrazione;
- Qualora nella determinazione sia evidenziato che la comunicazione non è stata effettuata e tuttavia sussistono tutti i requisiti che consentono la liquidazione della fattura, la Ragioneria non può omettere il riscontro.
Art. 38 - Ordinazione delle Spese
- L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento delle spese;
- Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanze ed eventualmente dal responsabile del procedimento se individuato e contiene i seguenti elementi:
- Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
- codifica;
- l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o partita IVA;
- causale del pagamento;
- somma lord,,: da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
- modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
- data di emissione;
- estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
- eventuale scadenza entro il quale il pagamento deve essere eseguito;
- il rispetto di eventuali vincoli di destinazione.
- L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui è restituito firmato per ricevuta;
- Possono essere emessi mandati di pagamento' collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere;
- Possono essere emessi mandati di pagamento ad un unico beneficiario, imputati su più interventi o capitoli .In tal caso i mandati devono essere trasmessi al Tesoriere in numero di copie pari agli interventi o capitoli sui quali la spesa è imputata e devono contenere distinte indicazioni di codifica e di disponibilità sugli stanziamenti;
- Dopo il 20 dicembre Don possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data;
- Il tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria;
- Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.
Art. 39 - Pagamento delle Spese
- Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore;
- Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento;
- II Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria entro 15 giorni e comunque il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.
Art.40 - Operazioni di fine Esercizio
- I mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti a, chiusura dell'esercizio sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Art. 41- Residui Passivi
- Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Possono essere mantenuti fra i residui passivi del!' esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto di bilancio;
- L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto al Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto;
- Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile della Ragioneria in sede di ordinazione della spesa intendendosi con la sottoscrizione dei Responsabili dei servizi, a carico del Comune la responsabilità sulla sussistenza del debito;
- Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati ottimali della gestione.
Art. 42 - Spese del Servizio di Economato
- Le spese del Servizio economato sono disciplinate da apposite norme previste al Capo XII del presente Regolamento.