L'ente delibera ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. I principi di veridicità ed attendibilità sono sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto;
L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto;
Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell'ente e, di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte ih bilancio;
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Il totale delle entrate, salvo le eccezioni di legge, finanzia indistintamente il totale delle spese. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell' entrata e non possono avere altra forma di finanziamento;salvo le eccezioni previste per legge;
Esso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi;
In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale l'organo consiliare assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
Art. 11 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi sulla base del bilancio già deliberato. L'ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio del!' esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
La sussistenza del requisito del danno patrimoniale e dell'obbligo ad assolvere la spesa in forza di tassativa disposizione di legge, nonché il rispetto del limite dei dodicesimi, deve essere inserita nel contesto delle determinazioni .e deve essere atte stata nel parere tecnico amministrativo reso dal Responsabile del Servizio sulle proposte di deliberazione;
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo ( esercizio provvisorio ) oppure in assenza del bilancio deliberato dall'Organo consiliare (gestione provvisoria ), il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza, sulla base di idonea attestazione di sussistenza dei requisiti che consentono l'assolvimento della spesa, resa dal Responsabile della Ragioneria.
Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso. Un debito e un credito per l'ente;
Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano. l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva non inferiore allo 0.30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative;
Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale e dagli altri allegati previsti, ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio, salvo differimento del termine, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce, osservando i principi di cui al!'art.151 del D.Lgs.267/2000.
Art. 15 - Modalità di formazione del progetto di Bilancio
Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, entro il 30 agosto di ogni anno, i responsabili degli uffici e dei servizi identificati ai sensi del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, faranno pervenire al responsabile del servizio finanziario, le proposte, gli obiettivi, i progetti ed i programmi nonché le proposte di previsioni, di entrata e di spesa, relative all'esercizio successivo concernenti i settori di rispettiva competenza. Le proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere finanziario fornite dal Sindaco o suo delegato;
La Giunta, espletate, tramite la ragioneria, le prime operazioni di coordinamento delle proposte di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai responsabili dei servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte formulate. Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate alla ragioneria entro il 10 ottobre;
La Ragioneria, entro il successivo 5 novembre, elabora l'ipotesi di bilancio previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni 'di spesa;
La Giunta, approva gli schemi di bilancio annuale e gli allegati documenti di programmazione entro il 10 novembre, trasmettendo la relativa deliberazione all'organo di revisione per acquisirne il parere, che dovrà essere reso entro i successivi 15 giorni;
Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale con gli altri allegati di cui al successivo art.17, predisposti dalla giunta comunale, devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio entro 3 giorni lavorativi dalla pronuncia dell'organo di revisione a cura del Segretario - Dell'accaduto, sarà dato avviso a tutti i consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica delle convocazioni per le adunanze consiliari;
I membri del Consiglio, possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio entro 15 giorni dalla data di trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio;
Gli emendamenti proposti, prodotti in forma scritta devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del bilancio - Non sono ammissibili emendamenti non compensativi o riferiti alla stessa risorsa o intervento di bilancio già emendato, non sono ammissibili ancora, emendamenti riduttivi di stanziamenti di spesa per l'ammontare di impegni già assunti o emendamenti riferiti alla stessa risorsa o intervento di bilancio già emendato in senso opposto;
Gli emendamenti possono essere posti in votazione non prima del quinto giorno successivo alla presentazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile. Sugli emendamenti può essere richiesto il parere dell'Organo di revisione a cura del responsabile del servizio finanziario. Se richiesto, il parere sugli emendamenti deve essere reso prima che gli stessi vengano posti a votazione.
Il bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza semplice.
Al fine di garantire ai cittadini e agli organismi di partecipazione adeguata conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, in aggiunta alle prescrizioni previste dallo statuto e dai regolamenti, sarà cura del responsabile del servizio finanziario dare notizia ai cittadini dell'avvenuta deliberazione del bilancio con apposito avviso da affiggere all'albo pretorio entro i 15 giorni successivi all'approvazione da parte dell'organo consiliare;
Entro tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti, il bilancio verrà pubblicato, in estratto, compilato secondo il Modello approvato con D.P.R. 15 febbraio 1989 n.90, mediante affissione all'albo pretorio per consecutivi giorni 30.
Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti altri documenti:
il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale l'ente verifica la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie- ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n.167, 22 ottobre 971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione che ha lo .scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del comune;
Nel Piano Esecutivo - di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi, con l'eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli;
La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai rispettivi Responsabili nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 15. La Giunta definisce, in sede di' approvazione dello schema di bilancio e sulla base dello stesso, il piano esecutivo di gestione, dandone conoscenza, in allegato allo schema medesimo, all'organo consiliare il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio. Il P.E.G. è approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Organo consiliare e, comunque entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione da parte dello stesso organo;
Con la deliberazione di cui al comma 3 la giunta comunale, dovrà, in linea di massima, individuare:
gli obiettivi da raggiungere con il piano;
l'ammontare degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Gli interventi saranno ulteriormente graduati in capitoli;
gli uffici e i servizi incaricati della realizzazione del piano;
gli indicatori presi a riferimento per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
La definizione dei centri di costo, i quali costituiscono una ulteriore articolazione dei servizi di bilancio, dovrà rispettare la struttura organizzativa dell'ente, definita secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione;
Nel corso dell'esercizio, gli eventuali spostamenti di dotazioni tra capitoli dello stesso intervento saranno disposti con deliberazione della giunta comunale;
All'inizio di ciascun anno, e prima dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta approva un Piano esecutivo provvisorio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, per legittimare la gestione in capo ai dirigenti.
Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno. Comportano variazioni di bilancio anche i trasferimenti di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indifferibilità;
Sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti di interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Sono altresì vietati gli spostamenti di dotazione da stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale e stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del bilancio;
Le variazioni al bilancio proposte dal Responsabile del servizio interessato su espressa direttiva del Sindaco sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberate non oltre al 30 novembre di ciascun anno;
Ciascun consigliere non oltre le 48 ore precedenti la data di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione delle variazioni di bilancio può presentare emendamenti alla proposta di deliberazione relativa depositandoli presso il servizio finanziario. Sarà cura del responsabile del servizio finanze munire gli emendamenti dei previsti pareri prima che gli stessi vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale - I predetti emendamenti devono essere formulati anche nel rispet6to delle previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art, 15 del presente regolamento;
Alla variazione di bilancio seguirà, a cura del responsabile del servizio interessato, opportuna proposta di variazione del PEG di competenza da sottoporre alla Giunta Municipale per la deliberazione.
L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio;
L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati.
Art. 21 - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio;
La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio ed è formalizzata con la deliberazione della Giunta.;
Possono essere adottate variazioni al piano esecutivo di gestione entro il 15 dicembre di ciascun anno;
La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta;
Variazioni al piano esecutivo di gestione possono anche avvenire ad iniziativa della Giunta, che ne richiede l'elaborazione ai competenti Responsabili dei servizi. Eventuale parere tecnico - amministrativo contrario reso dai Responsabili medesimi deve essere motivato così come deve essere motivata la deliberazione, che adotta le variazioni nonostante il parere tecnico - amministrativo contrario;
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.
Art. 22 - Modifica del Bilancio, dei Programmi e dei Progetti
Le modifiche al bilancio ed al piano esecutivo di gestione di cui ai precedenti articoli dal 19 al 21 che comportano variazioni ai programmi e progetti inseriti nei documenti di programmazione, devono contestualmente essere apportate alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale;
Sulle proposte di modifiche al bilancio è obbligatoria la resa del parere tecnico amministrativo da parte dei competenti Responsabili di servizio.