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Capo II : Programmazione
- Art. 2 - Programmazione dell'attività dell'Ente
- Art. 3 - Finalità e contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica
- Art. 4 - Definizione degli obiettivi della relazione Previsionale e Programmatica
- Art. 5 - Bilancio Pluriennale - Sintesi della Programmazione
- Art. 6 - Previsione delle Entrate e delle spese
- Art. 7 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche
- Art. 8 - Piani Economico Finanziari
- Art. 9 - Modalità di Formazione dei documenti di programmazione
Art. 2 - Programmazione dell'attività dell'Ente
- Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati
- per informare ad esso la propria attività amministrativa;
- I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono:
- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale di previsione;
- il programma pluriennale delle opere pubbliche;
- il piano economico finanziario;
- il bilancio annuale di previsione;
- il piano esecutivo di gestione;
Art. 3 - Finalità e contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica
- La relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione pluriennale delle attività e dei necessari supporti finanziari ed organizzativi per un periodo pari a quello assunto negli strumenti di programmazione regionale;
- Con la medesima il Comune opera scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei piani regionali di sviluppo;
- La relazione previsionale e programmatica deve altresì essere stesa in coerenza con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già elaborati dall 'Amministrazione;
- In caso di necessità, in tale sede i piani programmatici approvati dall 'Amministrazione possono essere adattati alle nuove esigenze;
- La relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario; indicare la destinazione delle risorse, nonché, porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato;
- L'esposizione delle spese nel bilancio di previsione deve consentire la lettura per programmi, da realizzare mediante l'illustrazione delle spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde un programma;
- La relazione previsionale e programmatica deve comprendere:
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando il loro andamento storico ed i relativi vincoli;
- per la parte spesa, l'indicazione dei programmi contenuti nel bilancio annuale e pluriennale,rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d'investimento;
- La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve essere sviluppata secondo:
- ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali dell'ente;
- valutazione generale sui mezzi finanziari;
- esposizione dei programmi di spesa;
- La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche a supporto delle condizioni, tempi e modi indicati ai Responsabili della gestione per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sia in termini finanziari, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi;
- La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovrà evidenziare i dati dell' andamento storico riferito all'esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti, i dati della rogrammazione annuale riferiti al bilancio in corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonché la percentuale di scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all'esercizio in corso. L'analisi suddetta è funzionale a dare motivata dimostrazione:
- della attendibilità delle previsioni relative alle entrate tributarie, evidenziando la loro dinamicità evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi utilizzati per l'accertamento;
- della congruità delle aliquote tributarie applicate, in relazione al gettito previsto;
- dell'entità dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali, regionali e provinciali;
- delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti ed alle tariffe applicate;
- dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto alla loro consistenza ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi;
- delle finalità di spesa correlate a contributi, trasferimenti di capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- della potenzialità di indebitamento e delle capacità finanziarie dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli investimenti.
- L'esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
- specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico;
- individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
- motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi programmati e dei risultati perseguibili;
- spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e per investimenti, rilevando l'incidenza percentuale di ogni componente sul totale della previsione;
- I valori monetari contenuti nella relazione previsionale e programmatica devono tenere conto del tasso d'inflazione programmato per il periodo di riferimento.
Art. 4 - Definizione degli obiettivi della relazione Previsionale e Programmatica
- La relazione previsionale e programmatica:
- definisce le politiche per gli impieghi sociali, per gli interventi nei settori produttivi e per l'assetto del territorio indicando altresì i tempi di attuazione delle stesse;
- stabilisce i criteri e le modalità di allocazione delle risorse in relazione agli obiettivi;
- specifica gli indirizzi per gli enti dipendenti e le società di cui il Comune abbia una partecipazione finanziaria;
- specifica gli indirizzi per l'attività gestionale e le responsabilità organizzative, con particolare riferimento ai servizi ed agli uffici tenuti all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all 'esecuzione della spesa secondo le indicazioni del bilancio preventivo annuale e di quello pluriennale;
- La relazione previsionale e programmatica deve in ogni caso contenere gli ulteriori elementi di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/00.
Art. 5 - Bilancio Pluriennale - Sintesi della Programmazione
- Il bilancio pluriennale traduce in sintesi numeriche le indicazioni contenute nella relazione previsionale e rogrammatica per il periodo considerato dalla medesima;
- Il bilancio pluriennale è costituito:
- da un quadro di previsione delle entrate;
- da un quadro di previsione delle spese;
- da un quadro riassuntivo;
- da prospetti dimostrativi.
- Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica, strumento di rogrammazione finanziaria delle risorse. E' redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l'osservanza dei principi del bilancio salvo quello dell'annualità;
- Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza. Le previsioni pluriennali devono tenere conto del tasso di inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale, deve comprendere:
- per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti e di quelle di investimento, indicando per ciascuna risorsa:
- l'importo accertato nell'ultimo esercizio chiuso;
- la previsione dell'esercizio in corso;
- la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
- la previsione complessiva del periodo di riferimento;
- per la parte spesa, l'ammontare delle spese correnti e delle spese d'investimento, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti devono essere ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo tra queste ultime le maggiori spese di gestione derivanti dalla realizzazione degli investimenti. Le previsioni, separatamente ordinate per programmi e perservizi, devono rilevare per ciascun intervento:
- l'importo impegnato nell'ultimo esercizio chiuso;
- la previsione dell'esercizio in corso;
- la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
- la previsione complessiva del periodo di riferimento.
- Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni pluriennali di spesa e consentendo l'estensione della attestazione di copertura finanziaria alle spese previste nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.
Art. 6 - Previsione delle Entrate e delle spese
- Le entrate e le spese sono esposte secondo i modelli di cui all'articolo 171, comma 5, del D.Lgs. 267/00.
- Per la copertura delle spese di investimento deve essere data indicazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento;
- Nell'ambito della classificazione prevista al precedente comma 1 le spese sono ulteriormente ripartire in programmi, titoli, servizi ed interventi;
- Le spese correnti sono distinte in spese consolidate e spese di sviluppo;
- II bilancio pluriennale espone, per ciascuno degli anni considerati, il totale delle risorse ripartite: in entrate di parte corrente: proprie, derivanti da trasferimenti statali e derivanti da trasferimenti regionali:
- in entrate di parte capitale;
- in entrate da prestiti;
- in avanzi di amministrazione.
- II bilancio medesimo espone inoltre, sempre per ciascuno degli anni considerati, il totale degli impieghi ripartiti:
- in spese correnti consolidate;
- in spese correnti di sviluppo;
- in spese di investimento;
- in spese per rimborso di prestiti;
- Il totale delle spese che si prevede di impegnare in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, non può superare il totale delle entrate che si prevede di accertare in ognuno degli stessi anni;
- Gli stanziamenti di spesa hanno carattere aurorizzatorio e costituiscono limiti agli impegni di spesa;
- Il bilancio pluriennale:
- è elaborato in termini di competenza;
- contiene, in via sintetica, le previsioni di ciascuno degli anni considerati e quelle complessive del periodo. Le previsioni del primo anno sono uguali a quelle" del corrispondente bilancio annuale;
- è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale;
- rappresenta la sintesi della programmazione pluriennale esponendo la totalità delle risorse e degli impieghi per l'intero periodo considerato;
- Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese derivanti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi;
- I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
Art. 7 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche
- Il programma triennale delle opere pubbliche individua gli interventi che nel" triennio si intendono realizzare. Lo stesso viene adottato dal consiglio comunale così come previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto. Le opere sono ripartite per settore di intervento e devono recare l'indicazione dell'ordine di priorità generale e all'interno di ciascun settore oltre la tipologia di finanziamento;
- Il programma, che va in allegato al bilancio di previsione, è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio in riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle definite nel bilancio pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili con assegnazioni regionali, statali, comunitarie e di altre istituzioni pubbliche, nel rispetto dei principi della veridicità delle entrate e della contabilità delle spese;
- Le opere il cui finanziamento è previsto con l'assunzione dei mutui non possono superare, nel loro complesso, il 50% della capacità di indebitamento del comune determinata in funzione delle risorse correnti delegabili a garanzia, purché non vadano a danneggiare la possibilità di spesa consolidata nei servizi a regime;
- Le previsioni del primo anno del programma corrispondono a quelle del bilancio di previsione annuale di competenza.
Art. 8 - Piani Economico Finanziari
- Per i progetti che comportano una spesa superiore a 516.456,90 Euro, relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio economico - finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e al fine della determinazione delle tariffe;
- La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui;
- Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare. la. corrispondenza tra i ricavi ed i costi, ivi compresi, fra gli oneri di ammortamento tecnico finanziario, questi, la quota per interessi relativa all'ammortamento dei mutui e le quote di ammortamento finanziario da iscrivere in bilancio;
- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 201 del Decreto legislativo 7/2000.
Art. 9 - Modalità di Formazione dei documenti di programmazione
- Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 15;
- Il programma triennale delle opere pubbliche, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche dell'amministrazione, viene redatto dal Servizio tecnico comunale e presentato alla Ragioneria per le verifiche di competenza entro il 15 Ottobre di ogni anno;
- Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui ai precedenti commi, la Giunta propone i documenti anche sulla base di eventuali consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata;
- I piani economico - finanziari n devono essere redatti dai .servizi proponente il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, devono contenere le indicazioni di cui all'art.8, e devono essere trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.
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