Statuto del Comune in vigore approvato con delibera consiliare n.35 del 13 luglio 1995
Lo Statuto del Comune attualmente in vigore, viene in questa sezione messo per intero a disposizione dei cittadini per una rapida consultaizone on line.
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- Art. 1 - Autonomia Comunitaria
- Art. 2 - Principi ispiratori dell'attività comunale
- Art. 3 - Territorio e sede
- Art. 4 - Albo Pretorio
- Art. 5 - Gonfalone (R.R.D.D. 07.06.1943, n.ri 651 e 652)
- Art. 6 - Disposizioni Generali
- Art. 7 - Associazioni
- Art. 8 - Consulte
- Art. 9 - Informazione
- Art. 10 - Accesso
- Art. 11 - Udienza
- Art. 12 - Istanze
- Art. 13 - Petizioni
- Art.14 - Proposte
- Art. 15 - Assemblee
- Art. 16 - Referendum
- Art. 17 - Difensore Civico
- Art. 18 - Consiglio Comunale
- Art. 19 - Consiglieri
- Art. 20 - Organizzazione del Consiglio
- Art. 21 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale
- Art. 23 - Partecipazione del Sindaco e della G.M. alle riunioni del Consiglio comunale
- Art. 24 - Gruppi Consiliari
- Art. 25 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 26 - Commissioni Consiliari
- Art. 27 - Competenze del Consiglio
- Art. 28 - Adunanze
- Art. 29 - Giunta Comunale
- Art. 30 - Nomina e incompatibilità
- Art. 31 - Composizione e giuramento
- Art. 32 - Funzionamento della Giunta
- Art. 33 - Competenze della Giunta
- Art. 34 - Disposizioni comuni che riguardano gli Organi Collegiali
- Art. 35 - Sindaco
- Art. 36 - Competenze del Sindaco
- Art. 37 - Relazione sullo stato di attuazione del programma
- Art. 38 - Vice Sindaco
- Art. 39 - Assessori
- Art. 39 bis - Pubblicità situazione patrimoniale del Sindaco degli Assessori e dei Consiglieri
- Art. 40 - Principi Generali
- Art. 41 - Struttura organizzativa
- Art. 42 - Organizzazione del personale
- Art. 43 - Segretario Comunale
- Art. 44 - Vice Segretario
- Art. 45 - Responsabili dei Settori
- Art. 46 - Incarichi a tempo determinato
- Art. 47 - Collaborazioni esterne
- Art. 48 - Forme di gestione
- Art. 49 - Gestione in economia
- Art. 50 - Aziende speciali
- Art. 51 - Organi della Azienda
- Art. 52 - Istituzioni
- Art. 53 - Organi delle Istituzioni
- Art. 54 - Revoca degli Organi delle Aziende e delle Istituzioni
- Art. 55 -Autonomia finanziaria
- Art. 56 - Bilancio e programmazione
- Art. 57 - Conto consuntivo
- Art. 58 -Contabilità economica e controllo di gestione
- Art. 59 - Revisione economica e finanziaria
- Art. 60 - Principi generali
- Art. 61 -Convenzioni
- Art. 62 - Consorzi
- Art. 63 - Accordi di programma
- Art. 64 - Regolamenti Comunali
- Art. 65 -Termini per l'adozione dei regolamenti
- Art. 66 - Modificazioni ed abrogazione dello Statuto
- Art. 67 -Adeguamento dell'ordinamento comunale a leggi sopravvenute
- Art. 68 -Prima applicazione delle disposizioni delle Leggi Regionali n. 7/92 e n. 26/93
- Art. 69 -Entrata in vigore dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Autonomia Comunitaria
- La Comunità di Palma di Montechiaro è costituita in comune autonomo secondo i principi fissati dalla Costituzione Repubblicana, dallo Statuto e dalle Leggi della Regione Siciliana;
- Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associate alle scelte politiche;
- L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2 - Principi ispiratori dell'attività comunale
- Il Comune ispira la propria azione ai valori della Costituzione ed agli ideali di libertà, eguaglianza, pace, non violenza, giustizia, nonché ai principi ed alle regole della democrazia, della solidarietà, e svolgendo l'azione amministrativa secondo i criteri di trasparenza, efficienza, imparzialità, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi;
- Esso adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo secondo il principio della pari condizione e nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia;
- Il Comune riconosce e fa propri i principi e le regole della Carta Europea delle autonomie locali e dello Statuto della Federazione Mondiale delle Città Unite. Promuove la cooperazione con altri Enti locali nell'ambito dei processi di integrazione Europea e di interdipendenza internazionale. Riconosce ed afferma il valore dei gemellaggi con altri comuni nazionali ed internazionali al fine di rafforzare la reciproca conoscenza, stima e cooperazione. Il comune sostiene la partecipazione die cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa Unita ed alla tutela dei diritti della cittadinanza europea;
- Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione;
- Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e all'accrescimento delle capacità professionali;
- Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere ogni e qualsiasi forma di discriminazione che di fatto limita l'esercizio effettivo dei diritti. Concorre nell'ambito delle sue competenze all'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale in favore delle fasce di popolazione più svantaggiate con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, ai portatori di handicaps;
- Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi;
- Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;
- Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza
- l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale;
- Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative
- di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera in concorso con le altre amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, concorrere alla rimozione delle cause di ogni tipo di inquinamento, contenere e regolare la quantità dei rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento;
- Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando e valorizzando i paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico monumentale, archeologico, protegge, valorizza il territorio agricolo e favorisce lo sviluppo dell'agricoltura.
Art. 3 - Territorio e sede
Il territorio del Comune si estende per kmq. 76.36, confinante a nord con i comuni di Camastra e Naro a sud con il mare Mediterraneo, ad ovest con il Comune di Agrigento ed a est con il Comune di Licata.
La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati: Villaggio - Gaffe Ciotta - Marina di Palma - Capraria.
La sede legale del Comune è nel Palazzo Municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 4 - Albo Pretorio
- Il Consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico di Palma di Montechiaro un apposito spazio da destinarsi ad Albo Pretorio nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo Statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
- La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a cura del Segretario comunale il quale si avvale a questo scopo di un Messo comunale.
- Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'Albo.
Art. 5 - Gonfalone (R.R.D.D. 07.06.1943, n.ri 651 e 652)
Il Gonfalone del Comune di Palma di Montechiaro, delle dimensioni di cm. 100 X 200, è costituito da un drappo di seta azzurro con:
- Stemma del Comune comprendente uno scudo ovale coronato, con bordo in filato oro, recante tre colli sormontati da tre palme color verde in campo azzurro; al lato sinistro, fronda d'olivo con drupe ovali in filato oro; al lato destro, fronda di lauro in filato oro: entrambe le fronde dipartentisi dal fiocco alla base per dispiegarsi fino alla corona superiore;
- Frangia tripartita, cordoni laterali e due nappe in filato oro;
- Scritta in alto in filato oro: "Comune di Palma di Montechiaro";
- Asta di sostegno con bilico mobile, ricoperta di velluto di colore azzurro, con bullette poste aspirale, terminata in punta da una freccia.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 6 - Disposizioni Generali
- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento dell'Amministrazione;
- I diritti di informazione e di partecipazione, compreso il diritto di voto nel referendum e nelle altre forme di consultazione, che lo Statuto riconosce ai cittadini aventi diritto al voto, spettano:
- ai cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto che abbiano compiuto il 18° anno di età e ai giovani che hanno compiuto il 16° anno di età relativamente a problemi riguardanti la scuola, lo sport, la cultura;
- ai cittadini non residenti, ma domiciliati nel Comune;
- agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune.
I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
Art. 7 - Associazioni
- Il Comune riconosce e valorizza le libere forme di associazione, di cooperazione e del volontariato, attraverso:
- il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- la possibilità di essere consultate riguardo alla formazione degli atti generali;
- la concessione di aiuti organizzativi, disciplinata da apposito regolamento.
- per questi fini, la Giunta comunale istituisce un apposito albo, organizzato per ambiti sociali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio comunale e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto e l'atto costitutivo.
Art. 8 - Consulte
- Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate da regolamento, promuove la costituzione di consulte di settore;
- Le consulte sono sentite obbligatoriamente allorchè l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella rispettiva sfera di settore;
- Le consulte devono fornire il parere obbligatorio e non vincolante entro il termine loro assegnato.
Art. 9 - Informazione
- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge, sono pubblici e liberamente consultabili;
- Il Comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio per l'informazione;
- Con regolarità stabilita dal regolamento sarà pubblicato un bollettino ufficiale del Comune che informa i cittadini su tutti gli atti fondamentali.
Art. 10 - Accesso
- Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento;
- Sono sottratti all'accesso gli atti riservati per espresse disposizioni di legge o di regolamento;
- In nessun caso può essere vietata, comunque, l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale o degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni a persone o ad Enti.
Art. 11 - Udienza
- Ai singoli, alle associazioni, ai comitati ed ai gruppi esistenti nel Comune è garantito il diritto di udienza da parte degli amministratori comunali secondo le modalità che saranno definite dal regolamento;
- Le udienze devono essere finalizzate alla trattazione diretta di problemi generali della comunità e non possono essere richieste nuovamente prima che siano trascorsi 30 giorni dall'ultima.
Art. 12 - Istanze
- I cittadini, i comitati e le associazioni possono rivolgere al Sindaco istanza per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità o determinati problemi locali;
- Il Sindaco ha l'obbligo di riceverle, di esaminarle e di rispondere entro 30 giorni;
- Le modalità di presentazione delle istanze e di risposta alle stesse sono indicate dal regolamento il quale deve prevedere adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art. 13 - Petizioni
- Possono presentare una petizione al Consiglio comunale per sollecitarne l'intervento in questioni di interesse generale almeno 200 cittadini;
- Le petizioni devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro il termine di 30 giorni. In caso di inosservanza, ciascun consigliere può chiedere al Sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio;
- Qualora il Consiglio comunale non ritenga di dover accogliere la petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere motivata;
- Il regolamento sulla "partecipazione" determina le procedure di presentazione delle petizioni.
Art.14 - Proposte
- N.500 cittadini o cinque associazioni, iscritte all'albo comunale previsto al 2° comma del precedente articolo 7, possono avanzare proposte per l'adozione di atti che il Sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario comunale nonché, ove necessaria, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria;
- L'organo competente, sentiti i proponimenti, delibera entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta.
Art. 15 - Assemblee
- Il Comune indice periodicamente, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini;
- Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno n. 500 cittadini o 5 associazioni iscritte all'albo di cui al precedente comma 2 dell'art.7, nel qual caso sono tenute entro 45 giorni alla presenza del Sindaco o di un suo delegato;
- Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla celebrazione dell'assemblea e può essere data integrale notizia mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Comune di cui al precedente art.9, comma 3.
Art. 16 - Referendum
- Al fine di sollecitare e di raccogliere la volontà popolare, possono essere indetti referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza e rilevanza comunale;
- Non possono essere indetti referendum in materia di tributi o tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. E' altresì vietato indire referendum su argomenti che sono già stati oggetto di consultazione negli ultimi tre anni;
- Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità del referendum è rimesso, previa audizione di un rappresentante indicato dal soggetto promotore del referendum, ad un organo di controllo costituito da tre esperti in materie giuridiche, eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, nella prima votazione, e con la maggioranza assoluta, nelle successive votazioni, che comunque dovranno effettuarsi entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio comunale;
- Soggetti promotori del referendum possono essere:
- il Consiglio comunale;
- il 5% del corpo elettorale;
- Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, non riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza;
- Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, purchè abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto;
- Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum;
- Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento;
- Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti, individuati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
Art. 17 - Difensore Civico
- Ai fini di garantire i diritti dei cittadini e vigilare sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali, degli enti controllati dal comune e delle società di cui esso fa parte, è istituito i difensore civico;
- Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale in apposita seduta, immediatamente successiva a quelle in cui viene eletta la giunta a maggioranza dei tre quarti dei componenti nella prima votazione e dei due terzi dei componenti nelle successive, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dalla giunta municipale, eventuali altre candidature sottoscritte e proposte da almeno 500 cittadini elettori;
- Il Difensore civico resta in carico fino alla naturale scadenza del Consiglio comunale. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore;
- Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità;
- Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità a Consigliere comunale, Sindaco, membro della giunta comunale così come previsto dalla legge regionale 7/92. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
- L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali predisposti dall'amministrazione comunale. Dispone di mezzi, di personale e di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso, che saranno stabiliti nel regolamento;
- Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o associati;
- Quando il Difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni che violino i principi di imparzialità e di buon andamento della A.C.:
- trasmette al responsabile del procedimento ovvero dell'ufficio o del servizio una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per superare l'inerzia o per sanare la violazione riscontrata;
- in caso di gravi e persistenti inadempienze, trascorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi;
- può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
- sollecita il Consiglio comunale, la giunta o il Sindaco ad assumere i provvedimenti di propria competenza.
- entro il mese di marzo di ogni anno, il Difensore civico presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio in un'apposita seduta pubblica;
- al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati da apposita indicazione della legge;
- al Difensore civico spetta un'indennità mensile che sarà determinata nel regolamento in misura pari a quella prevista per un Assessore comunale;
- non può ricoprire la carica di Difensore civico chi è stato candidato nelle ultime competizioni elettorali amministrative.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE POLITICA
Art. 18 - Consiglio Comunale
- Il Consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare, è la sede dell'incontro e della composizione degli interessi e dei valori della comunità di Palma di Montechiaro. Esso determina l'indirizzo programmatico ed esercita il controllo politico-amministrativo;
- La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
Art. 19 - Consiglieri
- I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione;
- Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale; vengono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale; esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;
- L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso;
- E' consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art. 20 - Organizzazione del Consiglio
- Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati nel presente Statuto e dal regolamento consiliare;
- Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso;
- Nell'ambito del Consiglio sono istituiti: La Presidenza del Consiglio, la Vice Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni.
Art. 21 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio elegge altresì un Vice Presidente;
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali;
- La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.
Art. 22 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale
- Il presidente del Consiglio comunale convoca e presiede il Consiglio. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta;
- La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente;
- Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune e nell'ambito dell'Ufficio di Segreteria, di un Assistente amministrativo e di un dattilografo le cui mansioni saranno stabilite nell'apposito regolamento consiliare oltre che nel regolamento previsto dal 1° comma dell'art.51 della legge 142/90, recepita con L.R. n.48/91.
Art. 23 - Partecipazione del Sindaco e della G.M. alle riunioni del Consiglio comunale
- Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio;
- Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 24 - Gruppi Consiliari
- Tutti i consiglieri appartengono ad un Gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento;
- Ai Gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.
Art. 25 - Conferenza dei Capigruppo
- I Capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Presidente per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio, ed esercitare le ulteriori funzioni indicate la regolamento.
Art. 26 - Commissioni Consiliari
- Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali;
- Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono;
- Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e rispecchiarne la proporzione. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata;
- Le Commissioni permanenti hanno per compiti principali:
- fornire gli elementi di studio per esprimere i pareri sulle materie che saranno stabilite nell'apposito regolamento;
- il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di una attività conoscitiva sui temi di interesse comunale.
- Le Commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio;
- Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire;
- Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano;
- Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 27 - Competenze del Consiglio
- Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo;
- Per ogni programma, progetto o intervento deliberati dal Consiglio comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell'ente;
- L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione secondo criteri di effettività e tempestività.
Art. 28 - Adunanze
- L'attività del Consiglio si svolge secondo le modalità previste dall'art.1 comma 1 lett. E) della L.R. n.48/91;
- Il Consiglio è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del Sindaco;
- Le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio devono riportare preventivamente i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90, nonché l'attestazione di cui al 5° comma dell'art.55 della suddetta legge, recepita con L.R. n.48/91 e dell'art.13 della L.R. n.44/91;
- Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni dei consiglieri sono fatte a scrutinio palese per appello nominale o per alzata e seduta, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto;
- Il regolamento disciplina, inoltre, le riunioni, le modalità operative inerenti alla validità della seduta, alla validità delle deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini;
- Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente, dal consigliere anziano e dal Segretario.
Art. 29 - Giunta Comunale
- La Giunta è l'Organo di Governo del Comune;
- Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
- Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;
- Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale. Le deliberazioni della G.M. sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dall'Assessore anziano.
Art. 30 - Nomina e incompatibilità
- La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge;
- Le ipotesi di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
- Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal 2° comma non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado;
- Non possono altresì far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del Sindaco;
- Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
Art. 31 - Composizione e giuramento
- La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori;
- Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali in presenza del Segretario comunale che redige il processo verbale;
- Gli Assessori che rifiutano di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.
Art. 32 - Funzionamento della Giunta
- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori sulla base della proposta dei responsabili dei Settori;
- In ogni caso le proposte devono riportare in via preventiva i pareri previsti dall'art.53 della legge n.142/90, nonché l'attestazione di cui al 5° comma dell'art.55 della suddetta legge, recepita con L.R. n. 48/91, e dell'art.13 della L.R. n.44/91.
- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Art. 33 - Competenze della Giunta
- La Giunta, organo di governo del Comune, provvede:
- a svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, predisponendone, tra l'altro, gli atti nei casi indicati dallo Statuto;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio mediante atti di carattere generale o implicanti esercizio di discrezionalità politica o amministrativa, indicando gli scopi da raggiungere, i mezzi da impiegare, i criteri e le modalità da seguire da parte degli altri organi comunali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e gestionali;
- a riferire al Consiglio, con frequenza semestrale e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso, sulla propria attività;
- ad adottare gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
Art. 34 - Disposizioni comuni che riguardano gli Organi Collegiali
- Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto;
- Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- Le sedute di Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata;
- L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente;
- I verbali delle sedute delle commissioni consiliari sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i parenti.
Art. 35 - Sindaco
- Il Sindaco è il Capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione;
- Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive;
- La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 36 - Competenze del Sindaco
- Il Sindaco, quale Capo del Comune, rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità politico-amnministrativa, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- In particolare il Sindaco:
- firma tutti gli atti nell'interesse del comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al Segretario o ai responsabili dei settori. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi;
- coordina e stimola l'attività dei singoli assessori; viene da questi informato da ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, di concerto con il Segretario, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
- promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate;
- promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali del Comune stesso;
- emette ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti comunali;
- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le concessioni ed autorizzazioni edilizie, sovraintende alla vigilanza sulle costruzioni e sulle modificazioni del suolo;
- coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione. Il numero degli incarichi non può essere superiore a tre. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentate professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge. Annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati;
- Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune, presso Enti, aziende ed istituzioni e commissioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Nomina altresì, i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti alla legge. Non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado; Inoltre non può nominare gli assessori ed i consiglieri;
- Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili dei settori;
- Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi.
Art. 37 - Relazione sullo stato di attuazione del programma
- Ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
- Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni;
Art. 38 - Vice Sindaco
- Il Sindaco nomina, tra gli assessori il Vice Sindaco, con il potere di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4 bis della legge n. 55/90 e successive modifiche;
- Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco in successione l'Assessore più anziano di età.
Art. 39 - Assessori
- Gli Assessori concorrono con il Sindaco a determinare, collegialmente, le scelte dell'organo di governo del Comune;
- Agli stessi Assessori, il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie definite e tendenzialmente omogenee. Relativamente a tali materie il Sindaco può delegare gli assessori ad adottare provvedimenti.
Art. 39 bis - Pubblicità situazione patrimoniale del Sindaco degli Assessori e dei Consiglieri
- Il Sindaco, gli Assessori dal medesimo nominati ed i consiglieri sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni di cui alla L.R. 15 dicembre 1982, n.128 come integrata dagli artt. 53 e 54 della L.R. 01.09.93 n.26, e con le modalità in dette leggi previste.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
Art. 40 - Principi Generali
- Il Comune organizza gli uffici e il personale secondo criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che viene svolta dal Segretario comunale, dai responsabili dei Settori e dai responsabili delle unità operative con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.
- La funzione di gestione consiste in un'attività tecnico-amministrativa e contabile, principalmente a carattere vincolato, strumentale ai risultati da conseguire;
- Ai sensi della legge, dello Statuto e dal regolamento, i funzionari suddetti esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti;
Art. 41 - Struttura organizzativa
- Gli uffici comunali si ripartono in settori. Il regolamento individua i settori secondo criteri di omogeneità;
- Per ogni settore di attività dell'Ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo fra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri, e con un
- collegamento preciso fra autonomi della sfera decisionale e attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.
Art. 42 - Organizzazione del personale
- Il regolamento disciplina la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, nonché l'attribuzione ai responsabili dei settori e delle unità operative di garanzie gestionali per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi di direzione politica del Comune.
- Lo stesso regolamento disciplina l'attività dell'amministrazione che si organizza per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi operativi-funzionali:
- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi e non per singoli atti:
- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali del lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- A tal fine il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento dei standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini;
- Il regolamento disciplina altresì, le misure ed i meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne secondo le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1991 n.125.
Art. 43 - Segretario Comunale
- Il Segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico ruolo e competenze, svolge funzioni di collaborazione con gli organi del Comune e di alta direzione;
- Il Segretario esercita una funzione generale di controllo sugli uffici e sui servizi del comune, allo scopo di verificare il raggiungimento di elevati standards di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, e riferisce al Sindaco e alla Giunta circa gli esiti e i risultati di tale attività di controllo. Esercita, altresì, funzioni di coordinamento, sovrintendenza, alta direzione ed impulso nei confronti degli uffici e del personale, segnalando tempestivamente al Sindaco, in relazione a specifiche attribuzioni, casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia;
- Il Segretario comunale dirime i conflitti di competenza che possono eventualmente insorgere tra gli uffici;
- Il Segretario comunale presiede le gara di appalto, con esclusione dei cottimi fiduciari, assistito dal Capo Settore dell'area interessata all'appalto, con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Segretario comunale provvederà a nominare un altro dipendente della stessa area;
- Il Segretario comunale roga nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti previsti dalla legge.
Art. 44 - Vice Segretario
- Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza e/o impedimento.
Art. 45 - Responsabili dei Settori
- Ai responsabili dei Settori compete l'esercizio delle funzioni di direzione degli uffici cui sono preposti, di esecuzione di specifici programmi, di studio e di ricerca nonché di istruttoria e di predisposizione degli atti da adottarsi da parte degli organi dell'Ente;
- In relazione ai settori cui sono preposti, i responsabili emanano gli atti costituenti esecuzione delle norme legislative, regolamentari e delle deliberazioni dell'Ente. Le suddette attribuzioni sono esercitate nei casi in cui l'atto ha natura vincolata, restando di competenza degli organi politici i provvedimenti che comportano valutazioni o scelte discrezionali;
- I responsabili dei settori sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
- All'Ing. Capo e al Capo Settore LL.PP. è attribuita la responsabilità sulle procedure di appalto. La presidenza delle relative ai cottimi fiduciari ai sensi delle vigenti disposizioni è attribuita al dirigente tecnico più alto in grado dell'Ente;
- Nei casi di vacanza, assenza e/o impedimento l'Ing. Capo viene sostituito dal Capo Settore LL.PP. e dal Responsabile dell'Urbanistica e dell'Edilizia in relazione alle rispettive competenze.
Art. 46 - Incarichi a tempo determinato
- Con deliberazione del Consiglio i posti di responsabile dei settori possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato;
- Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile per una sola volta;
- L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata; ai fini previdenziali ed assistenziali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai dipendenti non di ruolo;
- Per tutta la durata del contratto sono estese all'incarico le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, ai congedi ed al divieto di percepire indennità;
- L'incarico di cui al presente articolo può essere interrotto con motivata deliberazione consiliare qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti.
Art. 47 - Collaborazioni esterne
- La Giunta può conferire, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, incarichi ad istituti, enti, società ad esperti per la esecuzione di particolari indagini, studi o prestazioni ad alto contenuto di professionalità;
- Inoltre si applicano le disposizioni dell'art.14 della L.R. n.7 del 26.08.1992, con le modifiche apportate dall'art.41 della L.R. n. 26 dell'01.09.1993.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 48 - Forme di gestione
- Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal Presente Statuto alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità comunitaria entro il quadro delle finalità sociali del Comune stesso;
- La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge e dallo statuto, è deliberata dal Consiglio comunale sulla scorta di una relazione del Collegio dei Revisori che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta;
- Il Consiglio Comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione dei servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali a prevalenza pubblica.
Art. 49 - Gestione in economia
- L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. Il Comune per la gestione di servizi che richiedono l'apporto di specifiche competenze o che riguardano finalità di particolare valore sociale può stipulare apposite convenzioni con privati. I termini e i contenuti di dette convenzioni sono disciplinati da regolamenti.
Art. 50 - Aziende speciali
Per la gestione di servizi che presentano caratteristiche di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire aziende speciali;
L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
Art. 51 - Organi della Azienda
- Il Consiglio comunale nomina, fuori dal proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del Vice Direttore;
- Lo Statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda.
Art. 52 - Istituzioni
- Per la gestione di servizi sociali e di servizi culturali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si avvale di istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva;
- Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini;
- Un apposito regolamento determina il funzionamento della istituzione, nonché l'assetto organizzativo e finanziario.
Art. 53 - Organi delle Istituzioni
- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due né superiore a quattro, eletti dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere comunale;
- Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredata dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere;
- Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di gestione a carattere generale indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge;
- Il Presidente rappresenta l'istituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al
- funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, il quale ha la responsabilità gestionale dell'Istituzione. Il Presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 54 - Revoca degli Organi delle Aziende e delle Istituzioni
- Il Consiglio comunale può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni solo per gravi violazioni di legge o documentate inefficienze, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Consiglio provvede contestualmente alla loro sostituzione.
TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 55 -Autonomia finanziaria
- Il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica;
- Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 56 - Bilancio e programmazione
- Entro il 31 ottobre, il Consiglio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario;
- Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione;
- Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi;
- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
Art. 57 - Conto consuntivo
- Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori di cui al successivo articolo 55;
- I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
Art. 58 -Contabilità economica e controllo di gestione
- Il regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi;
- La rilevazione contabile dei costi prevede:
- la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
- la elaborazione di indici di produttività;
- La Giunta può individuare centri di costo fra i quali attivare specifiche forme di rilevanza anche temporanea.
Art. 59 - Revisione economica e finanziaria
- comma - Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri scelti uno tra gli iscritti al ruolo
- di Revisori Contabili, uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti ed uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
- I Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 88.
- La elezione spetta al Consiglio comunale con voto limitato ad un componente;
- I Componenti del Collegio durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienze; agli stessi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile;
- I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio;
- Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo;
- Il Collegio dei Revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma 4, è corredata d una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
TITOLO VII
COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 60 - Principi generali
- Il Comune, promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta;
- A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.
Art. 61 -Convenzioni
- Il Comune può stipulare con la Provincia, con altri comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni;
- Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti che sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 62 - Consorzi
- Il Comune può costituire con la Provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;
- Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso;
- La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'Ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge, secondo le norme previste per le aziende speciali del Comune, in quanto compatibili;
- Il consorzio ha carattere polifunzionale quanto assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.
Art. 63 - Accordi di programma
- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per l loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del comune e degli altri enti il comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo;
- L'accordo è promosso e stipulato dal Sindaco. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa;
- L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRNSITORIE
Art. 64 - Regolamenti Comunali
- Il Comune emana regolamenti:
- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale;
- nelle materie di competenza riservata alla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme regionali e delle disposizioni statutarie;
- nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse;
- l'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta;
- i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 65 -Termini per l'adozione dei regolamenti
- I regolamenti previsti dallo Statuto, tranne quelli di contabilità e dei contratti, sono approvati dal Consiglio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso;
- Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto in quanto con esso compatibili.
Art. 66 - Modificazioni ed abrogazione dello Statuto
- Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive o l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale, con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello statuto purchè siano trascorsi 365 giorni dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione;
- Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione;
- La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo;
- Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità.
Art. 67 -Adeguamento dell'ordinamento comunale a leggi sopravvenute
- Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbano essere apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.
Art. 68 -Prima applicazione delle disposizioni delle Leggi Regionali n. 7/92 e n. 26/93
- Le disposizioni della L.R. n. 7/92, come modificate da quelle della L.R. n. 26/93, previste nel presente Statuto, con eccezione degli artt. 3, comma 5, 6 e 25 della L.R. n. 7/92 e 21 della.26/93 troveranno applicazione dopo l'elezione a suffragio popolare del Sindaco che avrà luogo con la data di rinnovo del Consiglio comunale;
- Nelle more, continuano ad applicarsi le norme vigenti, nonché le disposizioni statutarie compatibili dopo l'entrata in vigore del presente statuto.
Art. 69 -Entrata in vigore dello Statuto
- Lo statuto dopo l'approvazione da parte del Comitato regionale di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
- Il Sindaco invia lo Statuto munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al comma precedente, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.